Nella Sentenza n. 14169 dell’8 aprile 2015, la Corte di Cassazione si pronuncia in materia di sanzioni per guida alterata da alcol o droga, interpretando gli artt. 186 e 187 del “Codice della strada”. I Giudici di legittimità in base all’interpretazione delle 2 disposizioni sopra citate affermano che la ratio che emerge è quella di sanzionare il rifiuto di sottoporsi ai test in modo tale da scoraggiarlo. Dunque, il raddoppio del periodo di sospensione della patente previsto per quando si guida un veicolo di altri scatta, non solo per chi risulta positivo al controllo su alcol e droghe, ma anche per chi si rifiuti di sottoporsi al test.




