Tar Liguria, Sentenza n. 203 del 25 febbraio 2024
Nella fattispecie in esame, la parte ricorrente sostiene che non ci sia una legge che consenta al Comune di assegnare la gestione del Porto turistico tramite finanza di progetto, secondo quanto previsto dall’art. 193 del Dlgs. n. 36/2023. Secondo questa interpretazione, il Project financing si applicherebbe solo alle concessioni di servizi e non a quelle riguardanti beni pubblici marittimi, come l’Area portuale in questione, in base a quanto indicato nella Direttiva 2014/23/UE.
Il Tribunale respinge il ricorso, affermando che il Comune ha agito correttamente utilizzando il Project financing per concedere e gestire il Porto turistico. Questo perché, quando la concessione prevede, sia la gestione del bene che la realizzazione di interventi per valorizzarlo o l’erogazione di servizi connessi, si configura una concessione di lavori e servizi. In tali casi, si applicano le norme della Direttiva 2014/23/UE, che consente il ricorso alla finanza di progetto. Per i Porti turistici infatti, la concessione non riguarda solo l’uso dell’Area demaniale ma anche la fornitura di servizi per la nautica da diporto, come ormeggio, movimentazione delle imbarcazioni e altre attività. Questo tipo di concessione è particolare perché unisce elementi legati sia alla gestione di un bene pubblico che all’affidamento di servizi.
Inoltre, il Comune ha il potere di concedere l’uso del Porto turistico anche in base alla Legge regionale, che gli attribuisce la competenza per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di beni demaniali marittimi all’interno delle Aree portuali. Pertanto, l’uso del Project financing da parte del Comune è pienamente legittimo.






