È stato definitivamente convertito in Legge 24 aprile 2025, n. 60, il Decreto-legge 28 febbraio 2025 n. 19, meglio conosciuto come “Decreto Bollette”, contenente alcune importanti novità per le Cer, come l’ampliamento dei Soggetti che possono aderirvi e l’ammissione dei Contributi previsti a favore delle Cer per gli Impianti che precedentemente non vi erano ammessi perché entrati in esercizio prima della costituzione delle Comunità.
L’art. 1-bis della Legge n. 60/2025, modificando l’art. 31, comma 1 del Dlgs. n. 199/2021, amplia infatti la platea dei possibili soci o membri delle Cer estendendo la possibilità di farne parte ad Associazioni riconosciute e no, Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Aziende pubbliche di Servizi alla persona e Consorzi di bonifica. Consentendo inoltre la partecipazione alla Cer anche a Soggetti non situati nello stesso Comune ove sorgono gli Impianti di produzione energetica della Comunità.
L’art. 1-ter della Legge n. 60/2025, consente inoltre di entrare nel perimetro delle Cer anche agli Impianti progettati e costruiti espressamente per entrare a farvi parte ed in seguito entrati in esercizio anche prima della regolare costituzione della Comunità, purché realizzati entro 150 giorni dalla data di acquisto di efficacia del Decreto Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica n. 414/2023, di cui al Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, e quindi entrati in esercizio dall’8 febbraio 2024 all’8 luglio 2024.
Condizione sine qua non per l’accesso di questi Impianti agli incentivi previsti per le Cer sarà la fornitura della documentazione comprovante che l’Impianto è stato realizzato per il suo inserimento in una Comunità energetica rinnovabile.
Si riporta di seguito i dettagli relativi alle norme citate nel testo come convertito in legge del Decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, rubricato “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”.
Art. 1-bis – Disposizioni per la promozione della costituzione di Comunità energetiche rinnovabili
All’art. 31, comma 1, del Dlgs. n. 199/2021, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lett. b) è sostituita dalla seguente:
“b) la Comunità è un Soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, Pmi, anche partecipate da Enti territoriali, Associazioni, Aziende territoriali per l’Edilizia residenziale, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Aziende pubbliche di Servizi alla persona, Consorzi di bonifica, Enti e Organismi di ricerca e formazione, Enti religiosi, Enti del Terzo Settore e Associazioni di protezione ambientale nonché le Amministrazioni locali individuate nell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (Ista) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge n. 196/2009”;
b) la lett. d) è sostituita dalla seguente:
“d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lett. b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lett. a)”.
Dlgs. n. 199/2021, “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.
Art. 31 – Comunità energetiche rinnovabili
2. Le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni: a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all’art. 30, comma 1, lett. a), punto 1, ai fini dell’energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della Comunità;
Art. 1-ter. Entrata in esercizio di Impianti asserviti a Comunità energetiche
1. Nel caso di Impianti entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di acquisto di efficacia del Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, ancorché prima della regolare costituzione della comunità energetica, ai fini dell’applicazione dell’art. 3, comma 2, lett. c), del medesimo Decreto deve essere prodotta la documentazione comprovante che l’impianto è stato realizzato per il suo inserimento in una configurazione di comunità. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, il Mase, su proposta del Gestore dei servizi energetici, aggiorna le regole operative approvate ai sensi dell’art. 11, comma 1, del citato Dm. Mase n. 414/2023.




