Corte dei conti Veneto, Sentenza n. 36 del 30 gennaio 2025
Nella fattispecie in esame, la Sezione chiarisce che l’irregolarità derivante dalla mancata presentazione della Relazione dell’Organo di controllo sulla gestione, stabilita e regolata dall’art. 139, comma 2 del Cgc, è attribuibile all’ente e non al responsabile contabile. Per quanto riguarda il contenuto della relazione “dovrebbe preferibilmente fornire un resoconto dell’attività di verifica svolta, includendo, ad esempio: la correttezza formale del rendiconto; la coerenza tra i documenti giustificativi e le registrazioni contabili dell’amministrazione, nonché i dati riportati nel conto; la natura delle entrate e delle spese e le operazioni di versamento in tesoreria; qualsiasi circostanza che possa aver inciso sull’assetto finanziario, evidenziando eventuali fattori rilevanti emersi nel periodo di riferimento”.


