Incarichi di studio ai Cittadini: il Dait esclude l’equiparazione alle deleghe assessorili

Il Dait si è espresso sulla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale per discutere la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, e sancisce che questa non soddisfa i requisiti prescritti dall’art. 52, comma 2, del Tuel

Il Dait, con il Parere n. 4357 del 7 febbraio 2025, si è espresso circa gli incarichi di studio e collaborazione conferiti a privati cittadini dal Sindaco, affermando che non possono essere assimilati alle deleghe assegnate agli Assessori, in quanto non comportano l’esercizio di funzioni amministrative con rilevanza esterna e non incidono sulle competenze della Giunta.

La richiesta di chiarimenti avanzata da una Prefettura in merito alla disposizione contenuta nel comma 7 dell’art. 16 dello Statuto comunale, introdotta con Deliberazione consiliare, consentirebbe al Sindaco di attribuire incarichi di studio e collaborazione a cittadini non appartenenti al Consiglio comunale, senza oneri

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