Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 72 del 2 aprile 2025
Un Comune ha richiesto un parere in merito all’applicazione dell’art. 1, comma 843, della Legge n. 160/2019, relativo al canone di concessione per l’occupazione temporanea di aree mercatali. In particolare, sono stati formulati 3 quesiti.
Il primo riguarda il metodo corretto per il calcolo orario della tariffa giornaliera nei casi di occupazione inferiore all’anno: viene chiesto se si debba dividere la tariffa per 9 ore, moltiplicandola per le ore effettive e applicando la tariffa intera oltre le 9 ore, oppure se si debba dividere per 24 ore, moltiplicando il risultato per le ore effettive (fino a un massimo di 9), e applicando comunque la tariffa intera in caso di superamento.
La Sezione, facendo riferimento alla Delibera n. 160/2022 e alla risoluzione n. 6/DF del Dipartimento delle finanze, ha confermato che il frazionamento orario deve essere effettuato dividendo la tariffa giornaliera per 24 ore, applicando il risultato alle ore effettive di occupazione fino a un massimo di 9; se l’occupazione supera le 9 ore, si applica la tariffa giornaliera intera.
Il secondo quesito riguarda la possibilità, per un Comune che si trovi in fase di risanamento finanziario ai sensi dell’art. 265, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), di applicare le riduzioni, esenzioni o aumenti previsti dal comma 843 della Legge n. 160/2019.
La Sezione ha risposto che tali facoltà possono essere esercitate anche da un ente in fase di risanamento, ma solo nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente e in coerenza con le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. In particolare, l’art. 251, comma 4, del Tuel, riconosce agli Enti dissestati il potere di applicare riduzioni o maggiorazioni, purché siano rispettate le regole in materia di equilibrio di bilancio e le condizioni contenute nel piano di risanamento approvato, come richiesto anche dagli artt. 259 e 265 del Tuel.
È stato altresì ribadito che la natura sostanzialmente tributaria del Canone unico mercatale, in quanto sostitutivo di prelievi precedenti quali Tosap e Tari, richiede che ogni agevolazione sia attentamente ponderata al fine di non compromettere gli obiettivi del risanamento.
Il terzo quesito riguarda la possibilità di modificare le tariffe del Canone unico successivamente alla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dalla data di esecutività della delibera. La Sezione ha precisato che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le Delibere relative a tariffe e aliquote tributarie devono essere adottate entro il termine fissato per il bilancio di previsione e, anche se approvate successivamente all’inizio dell’anno, producono effetti dal 1° gennaio solo se adottate entro tale scadenza. In caso contrario, le tariffe si intendono prorogate.
Inoltre, il riferimento alla natura patrimoniale del Canone non consente una deroga a tale principio, anche in considerazione della natura composita del Canone unico, che incorpora componenti tributarie. Ciò è coerente con il Principio di irretroattività contenuto nell’art. 3 della Legge n. 212/2000 (“Statuto del contribuente”), secondo cui le modifiche ai tributi periodici si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo. Di conseguenza, le modifiche approvate oltre il termine per il bilancio non possono avere effetto per l’anno in corso ma solo per l’anno successivo.







