Corte dei conti Autonomie, Delibera n. 9 dell’8 aprile 2025
Nella fattispecie in esame, la Sezione ha sospeso in parte il giudizio su un bilancio di un’Azienda sanitaria e ha sottoposto alla valutazione del Presidente della Corte dei conti l’opportunità di rimettere alla Sezione delle Autonomie una questione di massima riguardante l’interpretazione delle disposizioni sul contenimento della spesa per il personale sanitario. I dubbi riguardano due aspetti: se il limite di spesa previsto dall’art. 11, comma 1, del Dl. n. 35/2019, convertito dalla Legge n. 60/2019, debba essere applicato a ciascuna singola Azienda sanitaria oppure considerato a livello regionale; e come si rapporti questo limite con quello già stabilito dall’art. 2, comma 71, della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010). La Sezione delle Autonomie ha chiarito che il limite di spesa previsto dalla norma del 2019 va riferito alla Regione nel suo complesso, che è responsabile della programmazione e del controllo della spesa del personale di tutti gli enti del servizio sanitario regionale. Pertanto, anche quando si riscontrano irregolarità nei singoli enti, le Sezioni regionali della Corte dei conti dovranno valutare l’eventuale superamento del limite considerando la spesa aggregata a livello regionale, segnalando eventuali criticità alla Regione, che è l’ente responsabile. La Sezione ha inoltre stabilito che il limite previsto dalla normativa del 2009, pur essendo stato superato da quella del 2019, può ancora essere preso in considerazione solo se consente un margine di spesa più favorevole rispetto a quello attualmente vigente. In tal caso, si applica in via alternativa e solo al fine di ampliare le possibilità assunzionali degli enti. In sintesi, il limite ordinario è quello previsto dall’art. 11 del Dl. n. 35/2019, mentre il limite previsto dalla Legge n. 191/2009 può essere utilizzato solo come riferimento integrativo, se più favorevole. Questa interpretazione è coerente anche con l’orientamento del Legislatore più recente, che con l’art. 5 del Dl. n. 73/2024, convertito dalla Legge n. 107/2024, ha confermato la centralità della Regione nella gestione della spesa sanitaria e ha previsto, a partire dal 2025, un ampliamento transitorio delle capacità assunzionali, comunque subordinato al rispetto dell’equilibrio economico-finanziario a livello regionale.


