Accollo di mutuo da parte del Comune: ammesso solo per investimenti su beni pubblici, entro i limiti di durata e con interesse pubblico

Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 50 del 20 marzo 2025

Nella casistica in oggetto, viene chiesto se un Comune possa subentrare come nuovo debitore in un mutuo originariamente contratto da un’Associazione sportiva, la quale si sta sciogliendo e non è più in grado di pagare le rate residue. Il mutuo era stato acceso per realizzare interventi di manutenzione straordinaria su impianti sportivi di proprietà comunale concessi all’associazione.

Poiché gli investimenti hanno incrementato il valore di beni dell’Ente e questi ritorneranno nel pieno patrimonio comunale alla scadenza della concessione, il Comune ritiene più corretto accollarsi il mutuo attraverso una novazione soggettiva, cioè con il passaggio del debito dal vecchio intestatario al Comune, in accordo con la banca.

La domanda centrale è se questa operazione di novazione soggettiva del mutuo sia compatibile con le norme sul ricorso all’indebitamento degli Enti Locali, in particolare con l’art. 202 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) e con l’art. 119 della Costituzione, che consentono l’indebitamento solo per spese di investimento, anche se in questo caso l’investimento non è stato realizzato direttamente dal Comune ma da un soggetto terzo su beni pubblici.

La Sezione ha stabilito che un Comune può subentrare nel mutuo contratto da un soggetto terzo (come un’Associazione) attraverso un accollo, ma solo a condizioni ben precise. Anzitutto, si conferma che l’assunzione del mutuo altrui costituisce a tutti gli effetti una forma di indebitamento, ai sensi dell’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003; questo vale anche se il mutuo non è stato originariamente contratto dall’Ente ma viene assunto successivamente tramite novazione soggettiva. Secondo quanto previsto dall’art. 119 della Costituzione e dall’art. 202 del Tuel, gli Enti Locali possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. La legge qualifica come tali, ad esempio, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di immobili, opere e impianti.

Nel caso esaminato, si tratta di un mutuo contratto per effettuare lavori straordinari su beni immobili di proprietà comunale, quindi la finalità rientra tra quelle ammesse dalla normativa; tuttavia, la Sezione evidenzia che per rispettare la legge l’operazione deve anche:

–       –   avere una durata residua del mutuo compatibile con la vita utile dell’investimento, come previsto dall’art. 10, comma 2, della Legge n. 243/2012;

–       –   rispondere ad un effettivo interesse pubblico, da valutare attentamente, trattandosi comunque di un’assunzione di oneri a carico dell’Ente.

In conclusione, l’accollo del mutuo da parte del Comune è ammissibile se si tratta di una spesa di investimento su beni pubblici, se la durata del mutuo è coerente con la vita dell’opera, e se l’operazione è motivata da un chiaro interesse pubblico.

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