Nella Sentenza n. 8618 del 25 aprile 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità statuiscono che a norma dell’art. 2 del Dlgs. n. 546/92, nel testo risultante dopo le modifiche recate dall’art. 2, comma 2, della Legge n. 448/01, e dal Dl. n. 203/05, come convertito nella Legge n. 248/05, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative (aventi natura tributaria) irrogate da uffici
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