Riduzione da 3 anni a 6 mesi dal momento della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale dei tempi per poter proporre la domanda di divorzio: è questa la principale novità introdotta dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata sulla G.U. n. 107 dell’11 maggio 2015.
Intervenendo sul secondo capoverso della lett. b), del n. 2), dell’art. 3 della Legge n. 898/70, la norma -rubricata “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi” – ha insomma sdoganato il c.d. “divorzio breve”. Si
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