Un recente orientamento dell’Autorità nazionale Anticorruzione (il n. 11 del 2015) ha riacceso il dibattito sulla materia degli incarichi nelle Società pubbliche locali con riferimento ai casi di inconferibilità disciplinati nell’art. 7 del Dlgs. n. 39/13[1].
Vale la pena premettere che il citato Decreto precisa che, a livello generale, per inconferibilità si intende “la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti nel presente Decreto … a coloro che siano stati componenti di Organi di indirizzo politico” ex art. 1, comma 2, lett. f)[2].
Molti operatori ed interpreti ritenevano, prima del pronunciamento dell’Autorità,
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