“Reverse charge”: i lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione votiva vi rientrano?

Il quesito:

Tenuto conto che l’illuminazione votiva è per l’Amministrazione un servizio rilevante Iva, dobbiamo richiedere all’Impresa appaltatrice la fattura per lavori di rifacimento dell’impianto illuminazione votiva presso il Cimitero comunale?

Attribuendo ai suddetti lavori il codice Ateco 43.21.01, questi rientrano in regime di ‘reverse charge’ ex art. 17, comma 6, Dpr. n. 633/72? (il rifacimento dell’impianto di illuminazione votiva può essere considerato come un’installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione ?)”.

La risposta dei ns. esperti:

In merito al quesito postoci, preso atto che:

  • il Servizio “Lampade votive” a cui si riferisce la spesa in esame (rifacimento impianto di illuminazione) rappresenta per il Comune una attività rilevante Iva;
  • l’Impresa appaltatrice svolge una attività commerciale individuata dal Codice Ateco il 43.21.01, ricompreso tra quelli oggetto di prestazioni in regime di “reverse charge” (in linea con i chiarimenti forniti dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015),

al fine di stabilire se la fattura in questione deve essere emessa o meno in regime di “reverse charge”, resta da verificare se nel caso di specie l’intervento di rifacimento è effettuato su un “edificio”.

Al riguardo, non occorre a ns. avviso porre l’attenzione sull’immobile “cimitero” e ragionare sull’eventualità di considerarlo o meno un “fabbricato”, in quanto oggetto della prestazione non è l’impianto di illuminazione dell’intero cimitero, bensì il solo impianto di illuminazione delle lampade votive, strumentale esso stesso al medesimo servizio Iva.

Pertanto, essendo l’intervento di rifacimento svolto non su un impianto di un edificio strumentale ad un servizio Iva, bensì su un impianto che esso stesso rappresenta l’unico bene strumentale al servizio Iva di lampade votive, riteniamo che il regime di “reverse charge” non debba essere applicato.

Tale interpretazione appare a ns. avviso implicitamente in linea con i chiarimenti forniti dal paragrafo 1.2 della citata Circolare Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015, in cui è stato chiarito il concetto di “edificio” ai fini della applicazione del “reverse charge”.

di Francesco Vegni