Tar Lombardia, Sentenza n. 721 del 3 marzo 2025
Nel caso in trattazione, la ricorrente ha contestato l’offerta di un concorrente sostenendo che il documento relativo al criterio “Menu dei dipendenti” superava il limite massimo di 20 pagine previsto dal Disciplinare di gara, arrivando a 130 pagine, e che ciò avrebbe influenzato la valutazione della Commissione. I Giudici hanno respinto il ricorso, ritenendo infondati i motivi. Il Disciplinare di gara prevede che l’Offerta tecnica debba essere presentata tramite un Sistema telematico, pena l’esclusione, ma non indica che il superamento del numero di pagine comporti automaticamente l’esclusione. La giurisprudenza ha già stabilito che il superamento dei limiti dimensionali dell’Offerta non giustifica l’esclusione, poiché le cause di esclusione devono essere tassative e chiaramente previste dalla normativa. In questi casi, la Commissione può ignorare le parti eccedenti senza escludere l’intera Offerta.
Inoltre, il limite di pagine serve solo a rendere più veloce la valutazione, senza compromettere il principio di parità tra i concorrenti. Non esistendo nessuna norma di legge che stabilisca un limite obbligatorio di pagine per l’offerta tecnica, così una clausola che preveda l’esclusione per una questione formale come il numero di pagine è illegittima perché viola il Principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Anche l’Anac ha chiarito che il limite di pagine deve essere considerato una semplice indicazione e non può essere motivo di esclusione, in quanto il Principio di tassatività delle cause di esclusione prevede che una gara possa essere annullata solo se stabilito da una norma di legge, e nessuna norma lo prevede per il superamento del numero di pagine.
I Giudici hanno quindi stabilito che il superamento del limite di pagine nell’Offerta tecnica non può comportare l’esclusione automatica del concorrente, a meno che non sia espressamente previsto dalla legge. Le parti eccedenti possono essere ignorate dalla Commissione di gara senza invalidare l’intera Offerta, motivo per cui il ricorso è stato respinto.






