Assenza per visite, terapie o esami: va considerata assenza per malattia e non permesso

Nella Sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015 del Tar Lazio, Sezione Prima, i Giudici laziali annullano la Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/14. Tale Circolare, rivolta a tutte le Pubbliche Amministrazioni, era inerente all’applicazione dell’art. 55-septies, comma 5-ter, Dlgs. n. 165/01, come introdotto dall’art. 16, comma 9, della Legge n. 111/11 e successivamente modificato dall’art. 4, comma 16-bis, del Dl. n. 101/13, convertito in Legge n. 125/13. Tale norma prevede ora che “nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami

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