Ridefinizione delle zone farmaceutiche: nessun diritto di partecipazione per i titolari delle Farmacie limitrofe

Tar Umbria, Sentenza n. 62 del 24 gennaio 2025

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affermano che l’inclusione di una o più strade in un’area farmaceutica può incidere sugli interessi dei titolari delle Farmacie vicine, in particolare per coloro che, a seguito di una revisione, hanno visto parte della loro zona trasferita a un’altra sede. Tuttavia, la normativa vigente non riconosce alcun diritto di partecipazione procedimentale ai farmacisti titolari di sedi confinanti, né nel caso di istituzione di una nuova Farmacia né in quello di ridefinizione dei confini delle aree già esistenti. L’art. 11 del Dl. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, stabilisce che la delimitazione territoriale delle Farmacie ha lo scopo di garantire un’equa distribuzione sul territorio e assicurare l’accessibilità ai Servizi farmaceutici, anche nelle zone meno popolate. Questa finalità ha prevalenza rispetto alla tutela di eventuali posizioni di vantaggio economico dei farmacisti già titolari di una sede. Secondo questa disciplina, chi opera in un’area farmaceutica ha libertà di decidere l’ubicazione del proprio esercizio, a condizione che rientri nei limiti territoriali assegnati e che venga rispettata la distanza minima obbligatoria di 200 metri dalle Farmacie già esistenti. La ridefinizione dei confini di un’area farmaceutica può avere effetti sulla concorrenza tra farmacie adiacenti, ma ciò non è sufficiente a giustificare la partecipazione al procedimento amministrativo, poiché non sussiste un interesse giuridicamente tutelato alla conservazione di una determinata clientela. La giurisprudenza ha chiarito che l’istituzione di una nuova farmacia è un atto di pianificazione e programmazione e, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge n. 241/1990, non è soggetta alle norme sulla partecipazione amministrativa, comprese quelle relative alla comunicazione di avvio del procedimento. Tale Principio si estende anche ai casi di ridefinizione dei confini di sedi già esistenti, confermando che i Farmacisti delle zone limitrofe non sono titolari di un diritto alla partecipazione procedimentale. In conclusione, la normativa e l’orientamento giurisprudenziale prevalente ribadiscono che la modifica della suddivisione territoriale delle farmacie non è finalizzata a garantire posizioni di rendita economica ai soggetti già operanti, ma a perseguire un obiettivo di ottimizzazione del servizio farmaceutico nell’interesse della collettività.

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