Somme liquidate nei giudizi del lavoro: non possono essere destinate a incentivare i dipendenti pubblici difensori dell’Ente

Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 103 del 31 marzo 2025

Nel caso esaminato è stato chiesto un parere sull’interpretazione delle norme che riguardano i compensi da riconoscere ai dipendenti pubblici che rappresentano l’Ente in giudizio, nei processi diversi da quelli tributari, in particolare nei giudizi del lavoro. Il quesito parte dal confronto con il processo tributario, dove la normativa prevede che, se l’Ente è assistito da propri Funzionari e risulta vincitore, le somme liquidate a titolo di spese dal Giudice siano in parte destinate, per legge, a incentivare i dipendenti che hanno partecipato alla difesa. Tale previsione si trova nell’art. 12, comma 4, del Dl. n. 437/1996, convertito nella Legge n. 556/1996, che stabilisce la destinazione del 70% delle somme recuperate a un “Fondo” per incentivare l’efficienza degli uffici finanziari, con successiva ripartizione tra coloro che hanno curato il contenzioso. Il dubbio nasce perché anche nel processo del lavoro, secondo l’art. 417-bis del Cpc., le Pubbliche Amministrazioni possono essere difese in giudizio da propri dipendenti, e l’art. 152-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile prevede che in caso di vittoria siano liquidate spese in base ai parametri forensi, ridotte del 20%, ma non specifica nulla sulla destinazione di tali somme. In questo contesto sono stati posti quattro quesiti:

–          se tali somme possano essere utilizzate per compensare i dipendenti pubblici che hanno svolto la difesa, entro i limiti dell’effettivo recupero;

–          se tali compensi possano essere riconosciuti solo al personale del comparto o anche ai Dirigenti e al Segretario comunale;

–          se tali risorse debbano essere iscritte, anche figurativamente, nei fondi del “salario accessorio”;

–          e infine se l’attribuzione di tali risorse possa essere regolata con atto interno o tramite contrattazione decentrata.

La Sezione risponde negativamente a tutti i quesiti, evidenziando che, a differenza del contenzioso tributario, nel processo del lavoro manca una norma che stabilisca un vincolo di destinazione delle somme riscosse dall’Amministrazione a seguito della condanna del privato al pagamento delle spese. L’art. 152-bis, infatti, disciplina solo le modalità di liquidazione delle spese ma non consente di utilizzarle per finalità premiali. Il Ccnl. 21 maggio 2018 e il Ccnl. 16 novembre 2022, confermano questa impostazione, in quanto prevedono espressamente tra i possibili compensi accessori quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 12 del Dl. n. 437/1996, ma non fanno alcun riferimento all’art. 152-bis, il che conferma che le somme da questo derivanti non rientrano tra quelle utilizzabili per retribuzioni aggiuntive. Per quanto riguarda i dirigenti, si richiama il principio di onnicomprensività della retribuzione stabilito dall’art. 24, comma 3, del Dlgs. n. 165/2001, recepito anche nei Contratti collettivi come il Ccnl. 16 luglio 2024, che esclude la possibilità di corrispondere loro ulteriori compensi salvo specifica previsione legislativa. Anche l’Aran, nei propri pareri, ha chiarito che non possono essere erogati trattamenti economici accessori ai dirigenti al di fuori di quanto espressamente stabilito dalla legge e dai contratti. Infine, la Sezione richiama l’art. 40, comma 3-quinquies, del Dlgs. n. 165/2001, secondo cui le clausole contrattuali che violano vincoli o limiti imposti dalla legge o dalla contrattazione nazionale sono nulle e non applicabili. In conclusione, la Sezione afferma che non è possibile utilizzare le somme liquidate nei processi del lavoro per compensare i dipendenti pubblici che hanno difeso l’Ente, poiché manca una norma che ne consenta la destinazione a finalità premiali, e tale lacuna non può essere colmata né da regolamenti interni né dalla contrattazione integrativa.

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