Trattamento accessorio e incarichi di Elevata qualificazione: limiti di spesa e deroghe ammesse secondo la normativa vigente

Corte dei conti Marche, Delibera n. 59 del 10 aprile 2025

Un Ente Locale chiede se sia possibile aumentare la retribuzione accessoria delle posizioni di Elevata qualificazione superando il limite di spesa previsto per l’anno 2016 in due casi: il primo riguarda l’applicazione di una norma che consente di adeguare in aumento il trattamento accessorio purché resti invariata la spesa media per dipendente riferita al 2018; il secondo riguarda la possibilità di modificare in aumento le retribuzioni di posizione già definite con il nuovo Contratto collettivo del 2022, anche dopo una prima applicazione in cui erano stati confermati i valori precedenti, nel caso emergano nuove esigenze organizzative. L’Ente precisa che il maggiore costo non intaccherebbe il “Fondo salario accessorio” del 2016, sarebbe coperto con risorse proprie e resterebbe entro i limiti complessivi di spesa per il personale. In sintesi, viene chiesto se sia possibile aggiornare le indennità delle figure di responsabilità sfruttando le disposizioni normative recenti, senza violare i vincoli di spesa storica. La Sezione chiarisce che l’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 impone un limite rigido alla spesa per il trattamento accessorio del personale, stabilendo che, dal 1° gennaio 2017, essa non possa superare l’importo complessivamente sostenuto nel 2016. Questo limite è vincolante e di stretta interpretazione. Tuttavia, l’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019 ha introdotto un’eccezione: se l’Ente ha aumentato il numero di dipendenti rispetto a quelli in servizio al 31 dicembre 2018, può adeguare in aumento la spesa per il trattamento accessorio, a condizione che resti invariato il valore medio pro-capite calcolato sul personale del 2018. Il Dm. 17 marzo 2020 regola l’attuazione di questa disposizione. La Sezione afferma che tutte le risorse destinate al trattamento accessorio rientrano nel calcolo del tetto di spesa, indipendentemente dalla loro provenienza (fondi propri o contrattuali), salvo espressa deroga prevista dalla legge. In particolare, il Contratto collettivo 16 novembre 2022, all’art. 79, comma 3, consente agli enti di incrementare le risorse per gli incarichi di Elevata qualificazione fino a un massimo dello 0,22% del monte salari 2018, in deroga al tetto del 2016, in applicazione dell’art. 3, comma 2, del Dl. n. 80/2021. Questo è l’unico caso in cui si può superare il limite di spesa per finanziare gli incarichi di Elevata Qualificazione. Pertanto, l’Ente può aumentare il trattamento accessorio di queste figure solo nei limiti quantitativi previsti dal contratto collettivo o da specifiche norme di legge, e non può farlo liberamente solo perché il Contratto collettivo ha previsto un valore massimo più alto.

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