Corte dei conti Emilia Romagna, Sentenza n. 15 del 5 marzo 2025
Un dipendente pubblico è stato convenuto in giudizio dalla Procura contabile per aver svolto due incarichi extraistituzionali retribuiti senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, in violazione dell’art. 53, comma 7, del Dlgs. n. 165/2001. Il primo incarico, da progettista e direttore dei lavori in una pratica per la ristrutturazione post-sisma di un immobile, fu svolto nel 2012 quando l’interessato era dipendente di un Comune; il secondo, nel 2021, riguardava attività di consulenza urbanistica a favore della struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, svolta quando l’interessato era ricercatore universitario a tempo pieno presso una Università. Per il primo incarico, la Sezione ha accertato che il convenuto non chiese l’autorizzazione obbligatoria per un incarico retribuito, bensì un nulla osta per attività gratuita, ottenuto successivamente. Tale condotta è stata qualificata come dolosa, in quanto consapevolmente diretta a eludere l’obbligo di autorizzazione, e ha determinato un danno erariale pari al compenso ricevuto (3.070,67 euro) e non riversato al bilancio comunale. In questo caso la Sezione ha anche respinto l’eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decorra dalla data della scoperta del danno da parte della Guardia di Finanza (2023), trattandosi di un danno dolosamente occultato. Diversamente, per la seconda attività, svolta nel contesto universitario, la Sezione ha ritenuto che, sebbene essa fosse incompatibile con il regime di tempo pieno e di natura professionale più che consulenziale, non potesse comunque rientrare tra le ipotesi di responsabilità erariale ex art. 53, commi 7 e 7-bis, del Dlgs. n. 165/2001 poiché si trattava di attività radicalmente incompatibile e dunque non autorizzabile, per cui l’omesso riversamento del compenso non poteva essere qualificato come danno secondo la giurisprudenza più recente della Corte dei conti, Sezioni Riunite (Sentenza n. 1/2025). La parte centrale della controversia ha quindi riguardato la distinzione tra attività incompatibili in astratto autorizzabili ma svolte senza autorizzazione – che fondano la responsabilità erariale ex art. 53 – e quelle radicalmente incompatibili, per cui si può eventualmente configurare un diverso tipo di illecito ma non l’obbligo di riversare il compenso. Il principio affermato dalla Sezione è che il compenso percepito per attività extraistituzionali retribuite e non autorizzate deve essere riversato all’Amministrazione solo se si tratta di incarichi astrattamente compatibili con il ruolo del dipendente pubblico e per i quali sia mancata la richiesta di autorizzazione; diversamente, se l’attività è del tutto incompatibile per legge, non si configura responsabilità erariale da mancato riversamento, ma possono sorgere altri profili di responsabilità. Alla luce di ciò, la Sezione ha accolto la domanda risarcitoria limitatamente al primo incarico e ha rigettato quella relativa all’attività svolta come ricercatore universitario.


