Tar Calabria, Sentenza n. 374 del 24 febbraio 2025
Nel caso esaminato si chiede se sia legittimo che un’Amministrazione non pubblichi in anticipo i criteri di valutazione delle prove di un concorso pubblico e se possa rinviare la verifica dei requisiti di partecipazione a una fase successiva alla preselezione. Un candidato ha impugnato l’elenco dei primi 450 ammessi alla prova scritta per un concorso da operatore tecnico autista di ambulanza, sostenendo che i criteri non erano stati resi noti prima della prova e che non era stata verificata la presenza dei requisiti prima della preselezione, permettendo così la partecipazione di candidati non idonei. I Giudici hanno respinto entrambe le contestazioni. Hanno chiarito che non è necessario pubblicare i criteri prima della prova, purché siano fissati e verbalizzati prima della correzione degli elaborati, per garantire trasparenza e imparzialità. Inoltre, l’eventuale mancata pubblicazione non comporta automaticamente l’illegittimità della procedura, a meno che non sia dimostrato un danno concreto subito dal candidato. Quanto alla verifica dei requisiti, è legittimo effettuarla solo alla fine del concorso, limitandola ai candidati risultati vincitori, poiché ogni partecipante ha autocertificato il possesso dei requisiti nella domanda e l’accertamento anticipato su tutti sarebbe inutile e contrario al principio di buon andamento. Il ricorso è stato quindi respinto perché la procedura è risultata conforme alla normativa e ai principi generali.


