E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 124 del 30 maggio 2015 la Legge 27 maggio 2015, n. 69, rubricata “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” e meglio nota come “Legge Anticorruzione”.
Il Provvedimento, emanato a conclusione di un lungo e travagliato iter parlamentare, inasprisce le pene previste per i reati di corruzione, concussione e peculato. Altra importante novità è la reintroduzione del falso in bilancio, che era stato depenalizzato dal Dlgs. n. 61/02.
La norma, che entrerà in vigore il 14 giugno 2015, è composta da II Capi e 12 articoli. Vediamo ora quali sono le principali novità introdotte.
Capo I – Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al Codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla Legge 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 1 – Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione
L’art. 1 della Legge n. 69/15 apporta una serie di modifiche al Codice penale allo scopro d’inasprire le sanzioni correlate ai “delitti” contro la P.A., come la corruzione, la concussione e il peculato. In particolare, le lett. a) e b) del comma 1 rendono più severe e stringenti le pene accessorie correlate a 2 tipologie di reato contro la P.A.: l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e l’estinzione del rapporto di lavoro e di impiego.
La prima di queste pene, disciplinata dall’art. 32-ter del Codice penale, comporta il divieto di concludere dei contratti con le Amministrazioni pubbliche, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Tale divieto, che ad oggi non può protrarsi oltre una durata massima di 3 anni, potrà essere esteso – a seguito dell’entrata in vigore della Legge in commento – fino a 5 anni. Invariata invece la durata minima applicabile, che resta di un anno.
La successiva lett. b) interviene invece sull’art. 32-quinquies del Codice penale e dispone che la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego scatti a seguito di una condanna a 2 (e non più 3, come previsto in precedenza) anni di reclusione, in caso di: peculato, concussione, corruzione per un atto d’ufficio o per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Il comma 1, lett. c), estende i tempi di possibile applicazione dell’art. 35 del Codice penale: la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte che consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto. Tale sospensione – precedentemente applicabile per un periodo di tempo compreso tra 15 giorni e 2 anni – dovrà ora avere una durata minima di 3 mesi e una durata massima 3 anni.
Il comma 1, lett. d), estende da “10 anni” a “10 anni e 6 mesi”, il periodo massimo di reclusione previsto dall’art. 314 del Codice penale in caso di peculato, ovvero nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di un pubblico servizio che – avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui – se ne appropria.
Resta ferma invece la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni laddove il colpevole abbia fatto uso della cosa per un tempo limitato e l’abbia immediatamente restituita.
Il comma 1, lett. e), interviene invece sull’art. 318 del Codice penale, elevando a 6 (contro i precedenti 5) gli anni massimi di reclusione previsti in caso di corruzione per l’esercizio della funzione.
Analogamente, è stata resa più stringente la pena detentiva prevista in caso di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, di cui all’art. 319 del Codice penale. Il Pubblico Ufficiale che, “per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa”, sarà punito, a seguito dell’entrata in vigore della norma in commento, con una reclusione non più “da 4 a 8 anni”, bensì da 6 a 10 anni.
L’art. 1, comma 1, lett. g), ha ulteriormente irrigidito le pene previste in caso di corruzione in atti giudiziari, alle quali era già stato inferto “un giro di vite” per opera della precedente “Legge Anticorruzione” varata sul finire del 2012 dal cosiddetto “Governo tecnico” (Legge n. 190/12).
Grazie all’ultimo intervento legislativo, chi commette uno dei reati indicati dai citati artt. 318 e 319 del Codice penale con l’intento di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, andrà incontro a una pena detentiva di durata compresa tra 6 e 12 anni contro i precedenti “da 4 a 10”.
Nel caso in cui dal fatto sia derivata l’ingiusta condanna di un soggetto alla reclusione:
– se tale condanna è stata inferiore a 5 anni, il responsabile potrà essere punito con una pena detentiva che va da 6 a 14 anni (contro i precedenti 5-12);
– se invece è stata superiore a 5 anni, la pena sarà compresa tra 8 e 20 anni (gli anni minimi previsti in precedenza erano 6).
Per opera delle modifiche apportate dal comma 1, lett. h), all’art. 319-quater, comma 1, del Codice penale, è stata invece elevata la durata della pena detentiva prevista in caso di induzione indebita a dare o promettere utilità. Il reato, attualmente punito con la reclusione da 3 a 8 anni, potrà costare – una volta entrata in vigore la Legge in commento – una condanna da 6 a 10 anni e 6 mesi.
La successiva lett. i) aumenta infine (da 1/3 a 2/3) lo sconto di pena previsto per i collaboratori di giustizia di cui all’art. 323-bis del Cp.
Art. 2 – Modifica all’art. 165 del Codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena
L’art. 2 si concentra sul danno economico causato alla Pubblica Amministrazione dai fenomeni corruttivi e introduce un nuovo comma all’art. 165 del Cp., che fa sì che la sospensione condizionale della pena al condannato, per i delitti contro la P.A. di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis dello stesso Codice, sia subordinata al “pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’Amministrazione lesa dalla condotta del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all’art. 319-ter, in favore dell’Amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno”.
Art. 3 – Modifica dell’art. 317 del Codice penale, in materia di concussione
L’art. 3 estende agli Incaricati di pubblico servizio (oltre ai già previsti Pubblici Ufficiali) l’applicabilità della previsione di cui all’art. 317 del Cp., relativa al reato di concussione .
Art. 4 – Introduzione dell’articolo 322-quater del Codice penale, in materia di riparazione pecuniaria
L’art. 4 impone ai Pubblici Ufficiali o agli Incaricati di un pubblico servizio condannati per delitti contro la P.A. di pagare all’Amministrazione danneggiata una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto.
Art. 5 – Associazioni di tipo mafioso, anche straniere
L’art. 5 innalza le pene previste dall’art. 416-bis del Codice penale per il delitto di associazione di stampo mafioso.
Chi fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da 3 o più persone, sarà punito con la reclusione da 10 a 15 anni (nella formulazione precedente gli anni andavano da 7 a 12).
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione potranno essere puniti con 12-18 anni di reclusione (contro i precedenti 12-18).
Laddove le associazioni siano “armate” le pene previste salgono a 12-20 anni di reclusione per coloro che vi partecipano (contro i precedenti 9-15) e a 15-26 anni di reclusione per i “capi” dell’associazione (contro i precedenti 12-24).
Art. 6 – Integrazione dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti
Anche l’art. 6 – così come i precedenti artt. 2 e 4 – è orientato a far sì che chi nuoce alla Pubblica Amministrazione debba riparare il danno economico procurato, oltre a fronteggiare le conseguenze penali previste. Viene infatti aggiunto un nuovo comma all’art. 444 del Codice di procedura penale, che prevede che – in caso di processi relativi a gravi delitti contro la P.A. (artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del Cp.) – si possa avere la possibilità di patteggiare soltanto dopo aver restituito integralmente il prezzo o il profitto del reato.
Art. 7 – Informazione sull’esercizio dell’azione penale per i fatti di corruzione
L’art. 7 introduce l’obbligo per il Pubblico ministero di notificare all’Anac l’avvio delle azioni penali relative a reati contro la P.A..
Art. 8 – Modifiche alla Legge 6 novembre 2012, n. 190
L’art. 8 apporta una serie di modifiche alla Legge n. 190/12 (c.d. “Legge Anticorruzione” o “Legge Severino”). In particolare, il comma 1, amplia le tipologie di contratti sui quali l’Anac può esercitare il proprio controllo ricomprendendo anche quelli secretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
Il comma 2 introduce un nuovo adempimento per le stazioni appaltanti che saranno tenute a trasmettere ogni 6 mesi alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della citata Legge n. 190/12, le seguenti informazioni sui bandi di gara:
– struttura proponente;
– oggetto del bando;
– elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
– aggiudicatario;
– importo di aggiudicazione;
– tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
– importo delle somme liquidate.
Infine, il comma 3 prevede che, in caso di controversia sull’aggiudicazione di un appalto, il Giudice amministrativo trasmetta “alla Commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza”.
Capo II – Disposizioni penali in materia di Società e Consorzi
Art. 9 – Modifica dell’art. 2621 del Codice civile
L’art. 9 sostituisce l’art. 2621 del Cc., che ora disciplina le ipotesi di false comunicazioni sociali e relative pene attinenti le Società non quotate. L’individuazione di queste ultime Imprese collettive avviene per esclusione, tenuto presente che dalle disposizioni di cui al rinnovato art. 2622 del Cc. (vedi più avanti) si evince una definizione di Società quotata: è così intesa la Società emittente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea. Vengono però ad essere equiparate alla predetta Società le seguenti: 1) le Società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 2) le Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale italiano; 3) le Società che controllano Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 4) le Società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Ebbene, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 2621, gli Amministratori, i Direttori generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i liquidatori di Società non quotate si rendono colpevoli del delitto inerente le false comunicazioni sociali, e sono puniti per questo con la pena della reclusione da uno a 5 anni, allorché, per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, pongono in essere le seguenti condotte:
– esposizione consapevole ed in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali (richieste dalla legge) dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene;
– omissione consapevole ed in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, nei documenti contabili e nelle comunicazioni di cui al punto precedente, di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene.
La pena di cui sopra si applica anche se le falsità o le omissioni concernono beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.
Art. 10 – Introduzione degli artt. 2621-bis e 2621-ter del Codice civile
L’art. 10 introduce gli artt. 2621-bis (rubricato: “Fatti di lieve entità”) e 2621-ter (rubricato “Non punibilità per particolare tenuità”) al Cc..
Le disposizioni contenute nell’art. 2621-bis citato prevedono, al verificarsi di determinate condizioni, una “mitigazione”delle pene previste per i delitti di cui all’art. 2621 del Cc. (vedi sopra).
In particolare, il secondo comma del ridetto art. 2621-bis stabilisce, per le false comunicazioni sociali riguardanti le Società non quotate (disciplinate per l’appunto dall’art. 2621 menzionato), salvo che costituiscano più grave reato, una pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione, se esse riguardano Società che non possono essere soggette al fallimento o al concordato preventivo perché non superano i limiti prescritti dall’art. 1 del Rd. n. 267/42 (“Legge Fallimentare”). Comunque, quand’anche la Società dovesse superare le predette soglie, rimane ferma la“mitigazione” della pena se i fatti di cui all’art. 2621 sono di lieve entità, in quanto così valutati dal Giudice tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta. A sancire questo è il primo comma dell’art. 2621-bis del Codice civile.
Ma non è tutto. Il delitto inerente le false comunicazioni sociali nelle Società non quotate può risultare, come per tutti reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, non punibile (ai sensi dell’art. 131-bis del Codice penale) quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Tuttavia a differenza degli altri reati, giusta applicazione dell’art. 2621-ter del Cc., la valutazione ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto è effettuata dal Giudice tenendo conto, in modo prevalente, della entità dell’eventuale danno cagionato alla Società, ai soci o ai creditori in funzione dei fatti previsti nell’art. 2621 del Cc..
Art. 11 – Modifica dell’art. 2622 del Codice civile
L’art. 11 sostituisce l’art. 2622 del Cc., che ora disciplina le ipotesi di false comunicazioni sociali e relative pene attinenti le Società quotate. Per l’individuazione delle Società rilevanti ai fini dell’applicazione del citato art. 2622 si rimanda a quanto già precisato nella trattazione dell’art. 9 della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
La disciplina “de qua” ricalca praticamente quella prevista per il delitto di false comunicazioni sociali di cui all’art. 2621 del Cc., ad eccezione della quantificazione della pena. Qui i fatti delittuosi sono puniti con la pena della reclusione da 3 a 8 anni.
Comunque, dopo un’attenta lettura dell’art. 2622 del Cc., vengono in evidenza i seguenti 2 aspetti (probabilmente frutto di refusi) che distinguono, sia pur in minima parte, la condotta che genera il reato di false comunicazioni sociali per Società quotate dall’equivalente reato per Società non quotate:
– i fatti non corrispondenti al vero rilevano per il fine di cui trattasi anche se sono esposti in relazioni o comunicazioni sociali non prescritte dalla legge;
– i fatti non corrispondenti al vero che se sono esposti nei bilanci, nonché nelle citate relazioni o comunicazioni sociali, hanno valenza per il fine di cui trattasi anche se non sono rilevanti.
Quindi, ai sensi e per gli effetti del citato art. 2622, gli Amministratori, i Direttori generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i liquidatori di Società quotate si rendono colpevoli del delitto inerente le false comunicazioni sociali, e sono puniti per questo con la pena della reclusione da 3 a 8 anni, allorché, per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, pongono in essere le seguenti condotte:
– esposizione consapevole ed in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene;
– omissione consapevole ed in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, nei documenti contabili e nelle comunicazioni di cui al punto precedente, di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene.
La pena di cui sopra si applica anche se le falsità o le omissioni concernono beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.
Art. 12 – Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ai reati societari
Con l’art. 12 viene novellato l’art. 25-ter, comma 1, del Dlgs. n. 231/01, che è rubricato “Reati societari”. In buona sostanza, la modifica legislativa determina una variazione al presupposto soggettivo di applicazione delle sanzioni pecuniarie e un adeguamento delle disposizioni di cui al citato art. 25-ter alle nuove previsioni codicistiche contenute negli artt. 2621, 2621-bis e 2622, nonché una variazione quantitativa delle sanzioni pecuniarie medesime.
In particolare, la parte iniziale della versione previgente dell’art. 25-ter del Dlgs. n. 231/01, secondo cui, “in relazione ai reati in materia societaria previsti dal Cc., se commessi nell’interesse della Società, da Amministratori, Direttori generali o Liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla oro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: …”, viene ora modificata in questo modo: “In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Cc., si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: …”.
La altre modifiche riguardano:
– la lett. a) dell’art. 25-ter citato, che ora prevede “per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 2621 del Cc., la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote”;
– la lett. b) dell’articolo in parola, che nella versione vigente stabilisce “per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 2622 del Cc., la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote”.
Inoltre, dopo la lettera a) del ridetto art. 25-ter, viene aggiunta la lettera a-bis), la quale stabilisce “per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 2621-bis del Cc., la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote”. Invece, la lett. c) dell’articolo in parola viene abrogata.
di Veronica Potenza e Ivan Bonitatibus




