Illegittima esclusione dal concorso per errore nel pagamento della Tassa di partecipazione

Tar Puglia, Sentenza n. 413 del 12 marzo 2025

Una candidata esclusa da una selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei all’assunzione come Istruttori amministrativo-contabili presso una Provincia ha impugnato la decisione dell’Amministrazione, lamentando la propria estromissione dalla procedura a causa del mancato versamento della Tassa di concorso, che era stata erroneamente pagata per un’altra selezione indetta dallo stesso Ente. La candidata ha contestato la legittimità dell’esclusione e delle clausole del Bando che prevedevano tale sanzione automatica, invocando la violazione dei principi di proporzionalità, imparzialità, buon andamento e favor partecipationis, sottolineando come si trattasse di una mera irregolarità sanabile prima dello svolgimento delle prove. L’Amministrazione resistente ha sollevato varie eccezioni pregiudiziali (tra cui la nullità del ricorso e l’inammissibilità per genericità dei motivi), tutte respinte dal Giudice amministrativo, che ha riconosciuto la chiarezza dell’impugnazione e la specificità delle doglianze. I Giudici hanno accolto il ricorso, ritenendo illegittima la sanzione espulsiva automatica prevista dal Bando in caso di irregolarità nel pagamento della tassa di concorso, poiché in contrasto con i principi generali che regolano l’azione amministrativa. La tassa di concorso, infatti, non attiene ai requisiti essenziali di partecipazione ma è un mero onere economico connesso al servizio reso dall’Amministrazione, e pertanto la sua irregolarità non può giustificare l’esclusione, specialmente quando il pagamento è stato comunque effettuato, seppur con errore materiale, e poi regolarizzato prima delle prove. I Giudici hanno ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza, le prescrizioni formali non essenziali possono essere sanate anche autonomamente, senza necessità di “soccorso istruttorio”, purché la sanatoria avvenga prima dello svolgimento delle prove e senza ledere la par condicio. Il punto centrale della controversia riguarda proprio il bilanciamento tra l’esigenza di rigore formale nei concorsi pubblici e i principi di proporzionalità e buon andamento, che impongono di evitare esclusioni irragionevoli e sproporzionate. Richiamando il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 19, comma 8, del Dpr. n. 487/1994, i Giudici hanno affermato che il pagamento della Tassa di concorso, pur previsto dalla normativa, non può essere considerato alla stregua di un requisito sostanziale e la sua irregolarità non legittima un’esclusione automatica se vi è stata successiva regolarizzazione. Il Principio affermato nella Sentenza è che l’Amministrazione, nell’organizzazione delle procedure selettive, deve sempre agire in modo proporzionato e ragionevole, evitando di comminare sanzioni espulsive per meri errori materiali facilmente sanabili, specie quando non ne deriva alcuna alterazione della parità tra i concorrenti. La clausola del Bando che prevede l’esclusione automatica in caso di irregolarità nel pagamento della Tassa è pertanto illegittima nella misura in cui contrasta con il Principio di proporzionalità, con il buon andamento dell’azione amministrativa e con il favor partecipationis che deve orientare le pubbliche selezioni.

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