Nella Sentenza n. 2715 del 3 giugno 2015 del Consiglio di Stato, i Giudici osservano una ormai consolidata giurisprudenza che ha assimilato, in tema di dichiarazioni ex art. 38 del Dlgs. n. 163/06, per le Imprese operanti nell’ambito della “Igiene ambientale”, la figura del Responsabile tecnico di Settore a quella del Direttore tecnico delle Imprese di lavori pubblici. Infatti, a norma dell’art. 10, comma 4, del Dm. 28 aprile 1998, la prima figura è sostanzialmente analoga alla seconda, in quanto investita, con riguardo al complesso dei servizi da affidare, dei medesimi adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per l’esecuzione di lavori di cui all’art. 26 del Dpr. n. 34/00. Peraltro, l’obbligo dichiarativo riferibile alla figura del Responsabile tecnico del Settore indicato sussiste a prescindere dalla circostanza che il soggetto a tal titolo qualificato compaia nelle visure camerali, e che egli sia titolare, o meno, anche di particolari poteri rappresentativi.




