Atti tributari: possono essere notificati presso l’ufficio del contribuente e ciò vale anche per i lavoratori subordinati

Nella Sentenza n. 12005 del 10 giugno 2015, la Corte di Cassazione precisa che, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del Dpr. n. 600/73, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del Cpc, con alcune modifiche specificamente indicate – lett. a) e f) – e, in particolare, tra queste, per quanto rileva nel caso in esame, che “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notifica non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto

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