Nella Sentenza n. 147 dell’11 giugno 2015 della Corte dei conti Calabria, un Procuratore regionale ha convenuto in giudizio un soggetto per sentirlo condannare, in ragione dell’art. 46 del Rd. n. 1214/34, al pagamento della sanzione pecuniaria, per mancata resa del conto giudiziale. La Sezione ribadisce l’obbligo di rendere il conto in capo ad una Società concessionaria della riscossione di entrate comunali, in quanto soggetto che maneggia denaro pubblico. Detto obbligo peraltro prescinde, sia dal titolo in base al quale la gestione viene svolta (che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa
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