La Corte Costituzionale, nella Sentenza n. 98 del 5 giugno 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 15, del Dlgs. n. 165/01 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”), nella parte in cui prevede che “i soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9”.
La questione è stata sollevata dal Tribunale di Ancona, chiamato a decidere sull’opposizione proposta da alcuni soggetti privati avverso una serie di Ordinanze di ingiunzione emesse dall’Agenzia delle Entrate per sanzioni amministrative
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