Condanna in primo grado per turbativa d’asta: non costituisce causa di grave inadempimento ai sensi dell’art. 38

Il Legale rappresentante di un’impresa concorrente ad una gara di concessione di servizi viene condannato in primo grado per turbativa d’asta, in relazione ad altra e diversa procedura ad evidenza pubblica.

L’Amministrazione appaltante, ricevuta tale notizia, decide di escludere il concorrente in quanto ritiene integrata la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. f), Dlgs. n. 163/06, secondo cui non sono ammessi in gara quei soggetti che “secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore

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