Segreterie convenzionate: il “galleggiamento” non può essere considerato ai fini della maggiorazione

L’Aran, con l’Orientamento applicativo Id35108, datato 10 luglio 2025, ha risposto negativamente in merito alla possibilità di far rientrare il c.d. “galleggiamento” dei Segretari nel concetto di retribuzione ai fini della retribuzione aggiuntiva per Segreterie convenzionate

L’Aran, con l’Orientamento applicativo Id35108, datato 10 luglio 2025, ha risposto negativamente in merito alla possibilità di far rientrare il c.d. “galleggiamento” dei Segretari nel concetto di retribuzione ai fini della retribuzione aggiuntiva per segreterie convenzionate. Secondo l’Agenzia, il galleggiamento non costituisce una voce a parte, essendo invece parte costitutiva della retribuzione di posizione, come ricavabile dall’art. 63 del Ccnl. che, al comma 1, dispone: “Al Segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 56, comma 1, lett. a), b),

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