Il testo del quesito:
“Posto che il Dlgs. n. 231/02 al comma 2 dell’art. 4 recita che ‘non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifiche formali della fattura’, si chiede se la richiesta di rettifica di integrazione dati di una fattura o modifiche relative al Cig o alla dicitura ‘scissione dei pagamenti’ si possono ritenere formali o sostanziali?”
La risposta dei ns. esperti.
Riguardo agli errori “formali” o “sostanziali”, che possono dar luogo al rifiuto della fattura elettronica mediante “esito committente”, non sono al momento stati introdotti
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