L’Anac, attraverso il Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 31 agosto 2025, rende noto che, nel corso dell’Adunanza del 30 luglio 2025, il Consiglio dell’Autorità ha approvato, con Delibera n. 334, il Regolamento dell’Autorità in materia di qualificazione delle Stazioni appaltanti, ai sensi degli artt. 62 e 63 e dell’Allegato “II.4” del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La Delibera n. 334 del 30 luglio 2025 è disponibile sul sito web dell’Autorità.
Con questo Provvedimento, l’Autorità Nazionale Anticorruzione aggiorna in maniera organica il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di committenza, dando attuazione concreta al nuovo Codice dei contratti pubblici e, in particolare, alle modifiche introdotte con il “Correttivo Appalti” (Dlgs. n. 209/2024).
Un sistema tripartito: qualificazione ordinaria, assegnazione d’ufficio, qualificazione con riserva
Il nuovo Regolamento disciplina le 3 modalità di accesso al sistema:
- la qualificazione ordinaria, mediante domanda da parte delle amministrazioni aggiudicatrici;
- l’assegnazione d’ufficio, nei casi previsti dall’art. 62, comma 10, del “Codice”;
- la qualificazione con riserva, ai sensi dell’art. 63, comma 13.
In particolare, la qualificazione diventa necessaria per procedere autonomamente a gare relative a lavori di importo superiore a Euro 500.000 o per Servizi e forniture superiori alla soglia dell’affidamento diretto. Il Sistema si applica a tutte le Amministrazioni aggiudicatrici, salvo alcune eccezioni puntualmente definite.
La struttura del Regolamento: 46 articoli e due Allegati tecnici
Il Regolamento si compone di sei Sezioni, per un totale di 46 articoli, che regolano tutte le fasi del procedimento di qualificazione: dalla presentazione delle Istanze alla verifica dei requisiti, dall’assegnazione fino a eventuali decadenze o sospensioni.
In particolare:
- la Sezione I definisce ambito, soggetti interessati, modalità di domanda e criteri generali;
- la Sezione II disciplina i criteri per il calcolo del punteggio di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento;
- la Sezione III regola la qualificazione per la fase di esecuzione dei Contratti;
- la Sezione IV introduce le regole per l’assegnazione d’ufficio della qualificazione;
- la Sezione V tratta la qualificazione con riserva, per soggetti che non possiedono ancora tutti i requisiti;
- la Sezione VI si occupa di Istruttoria, accesso agli Atti, Sanzioni e Verifiche.
Completano il Regolamento due Allegati tecnici fondamentali:
- Allegato “1”: Documento tecnico per il calcolo del punteggio di qualificazione, approvato con Delibera Anac n. 236/2025;
- Allegato “2”: Atto generale Anac del 2 luglio 2025 relativo ai requisiti di formazione per la qualificazione.
Qualificazione: punteggi, criteri e durata
L’attribuzione del punteggio di qualificazione si basa su una griglia di indicatori che valutano:
- esperienza pregressa nella gestione di procedure;
- numero e tipologia di contratti affidati;
- presenza di risorse professionali dedicate;
- dotazione di strumenti digitali e piattaforme interoperabili;
- attività formative svolte dal personale.
Le Stazioni appaltanti sono quindi suddivise in livelli di qualificazione, che determinano l’ampiezza del potere contrattuale esercitabile. In caso di perdita dei requisiti, sono previste sospensioni, revoche o declassamenti.
Entrata in vigore e norme transitorie
Il Regolamento entra in vigore secondo le disposizioni dell’art. 46, che tiene conto della necessità di graduale adeguamento da parte degli Enti. Sono previste norme transitorie e una fase di accompagnamento da parte dell’Anac, anche attraverso la pubblicazione di Faq e documenti di indirizzo.