Danno erariale per incarico legale esterno: responsabile solo il Segretario comunale, esclusa la colpa grave degli Amministratori

Corte dei Conti, Sezione Centrale d’Appello, Sentenza n. 41 del 24 marzo 2025

Nella vicenda in esame, viene di riformare una Sentenza che aveva condannato un Segretario comunale al risarcimento di Euro 2.538,87 per danno erariale, in quanto responsabile di aver curato l’istruttoria e rilasciato il parere favorevole su due delibere con cui la Giunta comunale conferiva a un avvocato del libero foro un incarico di difesa legale, senza segnalare la possibilità – prevista dall’art. 41 del Dpr. n. 49/1973 – di rivolgersi all’Avvocatura dello Stato, che avrebbe garantito assistenza gratuita per l’ente.

Il Giudice di primo grado aveva assolto i membri della Giunta, ritenendo che si fossero affidati legittimamente al parere tecnico del Segretario, non essendo dotati di competenze giuridiche specifiche.

La Procura regionale ha impugnato tale decisione, sostenendo che anche gli amministratori avrebbero dovuto essere ritenuti responsabili, poiché titolari di un munus pubblico e tenuti a conoscere e applicare norme elementari come quella dell’art. 41. Secondo l’appellante, il ricorso all’Avvocatura dello Stato non era solo una possibilità, ma un dovere funzionale derivante dai principi costituzionali di buon andamento, economicità e sana gestione finanziaria, contestando inoltre la ripartizione della responsabilità (attribuita per il 60% al Segretario) e la successiva riduzione al 50% dell’addebito da parte del primo Giudice, considerandola ingiustificata.

La Sezione ha respinto l’impugnazione, confermando integralmente la Sentenza di primo grado. Ha ribadito che l’art. 41 del Dpr. n. 49/1973, nel testo vigente all’epoca dei fatti, attribuisce solo una facoltà – e non un obbligo – agli Enti Locali di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. L’interpretazione “costituzionalmente orientata” invocata dalla Procura, secondo cui la norma andrebbe letta alla luce dei principi di economicità e buon andamento, richiede un livello di competenza giuridica che non può essere preteso da Amministratori locali privi di formazione specialistica.

Al contrario, il Segretario comunale, per ruolo, formazione e funzione, è tenuto a garantire la correttezza tecnico-giuridica dell’azione amministrativa e avrebbe dovuto segnalare l’opportunità (o anche solo la possibilità) di avvalersi della difesa erariale.

La Sezione ha inoltre ritenuto legittima la riduzione al 50% della responsabilità attribuita al Segretario, motivata – tra l’altro – dal contesto pratico e amministrativo dell’epoca, in cui era diffusa tra gli Enti Locali della Regione la prassi di affidare incarichi legali esterni senza preventivo interpello all’Avvocatura dello Stato. Questa prassi, pur non conforme al principio di economicità, ha contribuito a creare un contesto di riferimento che ha inciso sul grado di colpa del Segretario, senza però escluderlo da ogni responsabilità.

In conclusione, la Sezione afferma che la responsabilità per il danno erariale grava esclusivamente sul Segretario comunale, che ha agito con grave colpa, mentre deve escludersi ogni addebito nei confronti degli Amministratori, per mancanza della colpa grave richiesta.

L’appello della Procura viene quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.

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