Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 43 del 27 marzo 2025
Nella fattispecie in esame, un Comune ha chiesto se, nel caso in cui un’Azienda speciale – come quella che gestisce la Farmacia comunale – si trovi in una o più delle situazioni critiche previste dall’art. 20, comma 2, del Dlgs. n. 175/2016, sia obbligato ad adottare misure di razionalizzazione analoghe a quelle previste per le Società partecipate, come la fusione, la soppressione, la liquidazione o la cessione dell’Ente. Il Comune in questione richiama il Manuale operativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 marzo 2023, che ha stabilito che anche gli Enti strumentali, compresi quelli che non hanno forma societaria come le Aziende speciali, debbano essere inclusi nella ricognizione periodica prevista dall’art. 20, comma 1, del Dlgs. n. 175/2016. Inoltre, fa riferimento ad alcuni precedenti di Sezioni regionali della Corte dei conti (Lazio e Campania), che confermano questa interpretazione, e sottolinea che, in base all’art. 147-quinquies del Dlgs. n. 267/2000, il Comune ha l’obbligo di controllare l’andamento economico-finanziario degli organismi strumentali, per tutelare l’equilibrio del proprio bilancio. La Sezione, nel rispondere al quesito, riconosce che le Aziende speciali non sono Società in senso stretto, ma sono comunque enti strumentali che fanno parte dell’organizzazione pubblica e sono pienamente controllati dall’Ente Locale. Per questo motivo, anche le Aziende speciali devono essere inserite nel processo di ricognizione annuale previsto dall’art. 20 del Dlgs. n. 175/2016. Se da questa analisi emergono una o più delle criticità indicate dal comma 2 dello stesso articolo – come ad esempio la perdita di bilancio per 2 anni consecutivi, l’inattività dell’ente o la mancanza di personale – l’Ente Locale è tenuto a predisporre un piano di razionalizzazione. Questo Piano può comportare anche la liquidazione o la soppressione dell’Azienda speciale, se necessario. La Sezione sottolinea che l’obbligo di valutare la razionalizzazione sussiste anche per gli Enti strumentali non societari, come le Aziende speciali, e che l’Ente Locale deve adottare le misure più adeguate per garantire l’efficienza, l’economicità e il corretto impiego delle risorse pubbliche. Tuttavia, viene anche precisato che l’Ente mantiene un certo margine di discrezionalità nell’analisi della situazione e nella scelta degli strumenti da adottare, a condizione che tale scelta sia coerente con la normativa e adeguatamente motivata, soprattutto con riferimento agli effetti finanziari sul bilancio dell’ente. In ragione del Principio di legalità finanziaria e per esigenze generali di tutela dell’equilibrio del bilancio dell’Ente Locale, anche con riguardo all’Azienda speciale, la sussistenza di una o più condizioni previste dall’art. 20, comma 2 del Dlgs. n. 175/2016, comporta l’obbligo di adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione dell’ente strumentale, tenendo conto delle condizioni di mercato e della coerenza con i criteri concorrenziali che devono essere correlati all’affidamento del servizio.