Collegio Sindacale ha il dovere di vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, e secondo l’art. 2407, comma 2, i suoi membri sono responsabili per l’inosservanza dei propri doveri anche in caso di omissione.
La difesa del Collegio sindacale, basata sulla presunta competenza esclusiva della Società di revisione in materia contabile, è stata ritenuta infondata, in quanto la Società di revisione ha un ruolo differente, limitato alla verifica del bilancio nel suo complesso e non esteso al controllo di legittimità delle singole operazioni. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (tra cui la Sentenza n. 13081/2013) chiarisce che il controllo sindacale non è puramente formale ma deve estendersi al contenuto sostanziale dell’attività degli amministratori, e che l’inerzia del Collegio di fronte a condotte macroscopicamente irregolari costituisce grave colpa.
La Sezione ha condannato il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione al risarcimento del danno erariale e ha riconosciuto la responsabilità, in via sussidiaria, dei membri del Collegio Sindacale, per non aver assolto ai doveri di vigilanza e controllo, contribuendo con la propria condotta omissiva al danno arrecato all’ente.
La Sentenza riafferma che gli organi societari devono esercitare un controllo effettivo, sostanziale e continuo, e che la responsabilità per danno erariale può derivare anche da comportamenti omissivi, quando l’inattività degli organi di controllo consente il protrarsi di pratiche gestionali scorrette e dannose per l’interesse pubblico.


