Delibera n. 115 del 26 marzo 2025
Nel caso analizzato, viene chiesto all’Anac di valutare se sia legittimo il rifiuto, da parte di una Stazione appaltante, della richiesta di aggiornamento del prezzo fatta da un Operatore economico che si è aggiudicato un lotto di gara. Il richiedente spiega che, a causa dell’aumento dei costi di produzione, ha dovuto alzare il prezzo del medicinale oggetto del contratto, seguendo la procedura prevista per i farmaci di fascia “C”, che consiste nella semplice comunicazione della variazione ad AIFA. La Stazione appaltante ha però respinto la richiesta, sostenendo che, secondo quanto indicato nel Bando, la revisione del prezzo è possibile solo in presenza di un provvedimento formale dell’AIFA, che in questo caso non c’è.
L’Operatore contesta questa interpretazione, facendo presente che per i farmaci di fascia “C“ la normativa non prevede alcuna autorizzazione da parte di AIFA, ma solo una comunicazione da parte del titolare. Secondo il richiedente, escludere la revisione in questi casi significa penalizzare i farmaci non rimborsati, creando un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quelli in fascia “A“ o “H”. Inoltre, ritiene che impedire la revisione dei prezzi in simili circostanze sia in contrasto con il Principio dell’equilibrio contrattuale, che il “Codice dei contratti pubblici” riconosce come fondamentale e che dovrebbe prevalere su qualsiasi clausola del Bando.
In merito, l’Anac chiarisce che la revisione dei prezzi serve proprio a tutelare l’equilibrio economico del contratto in caso di aumenti straordinari e imprevedibili dei costi. Questo equilibrio rischia di essere compromesso se l’adeguamento dei prezzi viene subordinato a una decisione esterna, soprattutto se non sono chiari i criteri su cui tale decisione si basa o se questi non coincidono con quelli previsti per i contratti pubblici.







