Consiglio di Stato, Sentenza n. 4196 del 16 maggio 2025
Un Ente pubblico ha indetto una gara per affidare la gestione dei Servizi educativi e ausiliari degli Asili nido e della Scuola dell’infanzia comunale, suddivisa in 2 lotti. Un partecipante, non risultato vincitore, ha impugnato l’intera procedura, contestando diverse irregolarità: la mancanza nei documenti di gara di clausole sociali e di revisione prezzi; la presunta inadeguatezza della Commissione giudicatrice, ritenuta priva delle competenze pedagogiche necessarie; e la presenza di offerte che a suo dire non erano economicamente sostenibili. Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso, annullando gli atti di gara per la ritenuta illegittimità della Commissione, considerata priva di specifica esperienza nel Settore dell’Educazione per la prima infanzia. Questa decisione è stata impugnata in appello.
I Giudici hanno però ribaltato la Sentenza, affermando che non è richiesta una specializzazione esclusiva negli Asili nido, ma è sufficiente che i Commissari abbiano esperienza in ambiti affini, come l’Istruzione, la Psicologia, la Pedagogia o i Servizi sociali. La normativa prevede che i Commissari siano esperti nel Settore dell’appalto, ma non impone titoli accademici specifici, né esperienze esclusivamente legate alla prima infanzia.
Nel caso esaminato, almeno 2 componenti della Commissione avevano esperienze coerenti e rilevanti, come incarichi nella gestione di Servizi educativi e percorsi formativi in ambito scolastico, e pertanto la Commissione è stata considerata legittimamente composta.
I Giudici hanno inoltre chiarito che eventuali vizi nella nomina della Commissione possono essere contestati solo al termine della procedura di gara, cioè una volta approvate le operazioni di valutazione. Solo in quel momento infatti si concretizza una lesione effettiva dell’interesse del concorrente, rendendo l’atto impugnabile. La nomina della Commissione, essendo un atto interno al procedimento, non produce effetti lesivi immediati.
In conclusione, i Giudici hanno accolto l’appello dell’Ente pubblico, annullato la Sentenza di primo grado, e confermato la validità dell’intera procedura di gara.







