Consiglio di Stato, Sentenza n. 4526 del 23 maggio 2025
Un Operatore economico, escluso da una gara per lavori pubblici, aveva contestato l’aggiudicazione dell’appalto ad un Raggruppamento temporaneo di imprese che, secondo quanto emerso dagli atti, non possedeva tutti i requisiti richiesti. Alcune Imprese del gruppo avevano dichiarato di voler eseguire lavorazioni per cui non erano adeguatamente qualificate, superando i limiti previsti dalle proprie attestazioni Soa. Nonostante queste irregolarità, l’Amministrazione aveva permesso al raggruppamento di correggere le dichiarazioni tramite “soccorso istruttorio”, modificando le quote di esecuzione dei lavori.
Il Giudice di primo grado ha annullato l’aggiudicazione, ritenendo che non si trattasse di semplici integrazioni, ma di una modifica sostanziale degli impegni presi in gara, in violazione dell’art. 101 del Dlgs. n. 36/2023. I Giudici hanno confermato questa decisione, chiarendo che il “soccorso istruttorio” non può essere utilizzato per colmare carenze nei requisiti tecnici o per modificare le quote di esecuzione se non coperte da qualificazione adeguata. Ogni Impresa deve dimostrare, già al momento della gara, di possedere i requisiti per la parte di lavori che intende svolgere. In caso contrario, è prevista l’esclusione automatica, senza possibilità di sanatoria successiva. Non è ammesso correggere queste mancanze dopo la scadenza del termine, perché ciò violerebbe il principio di parità tra i concorrenti. Nemmeno l’urgenza di aggiudicare la gara per non perdere finanziamenti può giustificare deroghe a queste regole.
In conclusione, i Giudici ribadiscono che il “soccorso istruttorio” non può essere usato per modificare le quote di lavori dichiarate in gara se manca la relativa qualificazione: si tratta di un vizio sostanziale, che comporta l’esclusione e non può essere sanato successivamente.






