Corte di giustizia tributaria dell’Abruzzo, Sentenza n. 45 del 3 febbraio 2025
Nella fattispecie in esame, la controversia riguarda la validità della procura alle liti rilasciata da una Società ai propri difensori in un processo tributario. Il Giudice di I grado aveva ritenuto inesistente la procura, annullando gli atti processuali successivi e condannando la Società e un ente pubblico al pagamento delle spese legali.
La Società ha impugnato la decisione, sostenendo che la procura, pur generica, fosse comunque esistente e quindi sanabile ai sensi dell’art. 182, comma 2, del Cpc., mediante integrazione con effetti retroattivi (ex tunc). La questione centrale riguarda la distinzione tra procura inesistente (del tutto mancante o priva dei requisiti minimi) e procura nulla (presente ma viziata): se la procura è nulla, la legge consente la regolarizzazione; se è inesistente, invece, non è ammessa alcuna sanatoria (Corte di Cassazione, Sentenza n. 37434/2022).
Nel caso concreto, sebbene la procura presentasse difetti di specificità, i Giudici hanno ritenuto che essa fosse inesistente e non semplicemente nulla, escludendo quindi ogni possibilità di sanatoria, anche dopo il deposito di una nuova procura più dettagliata. In appello, i Giudici hanno ribadito che:
– se la procura è inesistente o materialmente falsa, non può essere sanata.
– se la procura è solo nulla o generica, il giudice deve assegnare un termine per regolarizzare.
È stato inoltre ribadito che l’atto di appello deve contenere specifiche censure contro la sentenza impugnata (art. 342 del Cpc.), senza limitarsi a ripetere difese generiche.
In conclusione, i Giudici hanno confermato che la procura alle liti deve essere valida e specifica: se manca o è falsa, non può essere sanata; se è nulla o generica, è ammessa la regolarizzazione.
Nel caso concreto, ritenendo la procura inesistente, i Giudici hanno rigettato l’appello della Società e confermato la Sentenza di primo grado.


