Corte dei conti Lombardia, Delibera n 60 del 31 marzo 2025
Nel caso esaminato viene chiesto se un Comune possa applicare un canone più basso rispetto a quello previsto dalla normativa regionale e se, in tal caso, possa configurarsi un danno erariale, cioè una perdita di risorse pubbliche rilevante ai fini della responsabilità amministrativa.
La Sezione, per rispondere, richiama il quadro normativo nazionale e regionale in materia di gestione del demanio idrico, delineato dal processo di decentramento amministrativo avviato con la Legge n. 59/1997 (cd. “Bassanini”) e attuato con il Dlgs. n. 112/1998, in particolare con l’art. 89, che attribuisce alle Regioni le competenze in materia di polizia idraulica, gestione del demanio idrico e riscossione dei canoni. La Regione interessata ha disciplinato l’organizzazione delle competenze con la Lr.n. 1/2000, distinguendo tra reticolo idrico principale, di competenza regionale, e reticolo idrico minore, per cui le funzioni di polizia idraulica sono delegate ai Comuni, ai sensi dell’art. 3, comma 114, lett. a-bis. Tale delega comprende anche il rilascio delle concessioni e l’introito dei relativi canoni, ma deve essere esercitata nel rispetto dei criteri e delle direttive stabiliti dalla Regione, che, mediante deliberazioni della Giunta regionale, definisce le tipologie soggette a concessione, gli importi minimi dei canoni (che sono inderogabili), le eventuali riduzioni ammesse e le modalità di aggiornamento periodico.
La Sezione afferma quindi che i Comuni, pur agendo come Autorità idraulica per il RIM, non possono discostarsi dagli importi minimi stabiliti dalla Regione, nemmeno su richiesta dei concessionari, poiché non esiste alcun margine di discrezionalità che consenta di applicare tariffe inferiori. La vincolatività delle tariffe regionali discende direttamente dalla natura della delega: il Comune, in quanto soggetto delegato, deve operare entro i limiti fissati dall’ente delegante, cioè la Regione.
La Sezione sottolinea inoltre che un’eventuale riduzione arbitraria dei canoni comporterebbe una minore entrata per il bilancio comunale, con conseguenti effetti negativi sulla possibilità di finanziare le attività di manutenzione e sicurezza del reticolo idrico minore, che proprio quei canoni sono destinati a sostenere. In tale ipotesi, potrebbe configurarsi un danno erariale, con conseguente responsabilità per gli amministratori o i funzionari coinvolti.
Infine, la Sezione precisa che, ai sensi degli artt. 69, comma 2, e 95, comma 4 del Dlgs. n. 174/2016, il parere fornito non ha valore autorizzativo e non esonera l’amministrazione da eventuali responsabilità, lasciando ogni futura decisione nel pieno ambito della discrezionalità e responsabilità dell’ente. In sintesi, i Comuni non possono ridurre i canoni al di sotto dei minimi stabiliti dalla Regione e, qualora lo facessero, si esporrebbero al rischio di responsabilità amministrativa per danno erariale.