Consiglio di Stato, Sentenza n. 6 del 9 giugno 2025
In una gara pubblica per la fornitura di materiale sanitario, un partecipante ha presentato l’Offerta nei tempi previsti ma senza allegare la prova del pagamento del contributo obbligatorio all’Anac. Questo contributo è previsto dall’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005, il quale stabilisce che il versamento è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è stato poi effettuato alcuni giorni dopo la scadenza del termine di presentazione.
L’Ente appaltante ha inizialmente attivato il “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016, chiedendo l’integrazione della documentazione. Tuttavia, ha escluso il concorrente perché il versamento era stato fatto dopo il termine di scadenza della gara. Il concorrente ha impugnato l’esclusione, sostenendo che il pagamento tardivo non riguardava il contenuto dell’Offerta tecnica o economica e quindi poteva essere sanato tramite “soccorso istruttorio”.
Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso, ma la questione è arrivata all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha chiarito l’interpretazione corretta della normativa. Secondo i Giudici, il pagamento del contributo Anac è un obbligo esterno alla valutazione della qualità dell’Offerta e non rappresenta un requisito intrinseco di partecipazione come quelli previsti dagli artt. 80 e 83 del Dlgs. n. 50/2016 (e oggi dagli artt. 94 e seguenti, del Dlgs. n. 36/2023). Di conseguenza, non è necessario che il pagamento avvenga entro la scadenza per presentare l’Offerta, ma è sufficiente che venga effettuato prima che la Stazione appaltante inizi la valutazione dell’Offerta stessa. Se, a seguito del “soccorso istruttorio”, il pagamento viene effettuato entro questo momento, l’Offerta è valida. In caso contrario, l’Operatore deve essere escluso. La decisione si basa anche sull’art. 101 del Dlgs. n. 36/2023, che disciplina il nuovo “soccorso istruttorio” e consente di sanare omissioni e irregolarità della documentazione amministrativa, escludendo però gli elementi dell’offerta tecnica ed economica. I Giudici hanno precisato che il contributo Anac rientra tra le irregolarità sanabili, a condizione che l’obbligazione sia comunque adempiuta prima della valutazione dell’offerta.
Infine, richiamando i Principi di proporzionalità e del risultato (art. 1 del Dlgs. n. 36/2023), la Sentenza sottolinea che l’esclusione automatica per il solo ritardo nel versamento di importi modesti costituirebbe una misura eccessiva e contraria all’obiettivo della gara pubblica, che è quello di selezionare la miglior offerta.
In sintesi, il Principio affermato è che il contributo può essere pagato anche dopo la scadenza della gara, ma obbligatoriamente prima che l’offerta venga esaminata. In mancanza del pagamento entro questo limite, l’offerta è inammissibile.






