In materia di comprova dei requisiti di idoneità economica e finanziaria di un concorrente ad una procedura di gara, l’art. 41 del “Codice dei contratti” prevede, fra i mezzi di prova, l’allegazione di due referenze bancarie, che attestino la buona performance economico-finanziaria del concorrente, e la capacità di far fronte agli impegni derivanti dall’appalto.
Tuttavia, un’impresa potrebbe non potersi dotare di due referenze, ad esempio perché correntista solo presso una banca, o per essersi costituito in tempi troppo recenti, ecc.: a tal fine, l’art. 41, comma 3, del Dlgs. n. 163/06 prevede che “se il concorrente non
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.




