Consiglio di Stato, Sentenza n. 5407 del 20 giugno 2025
Una Società si è vista annullare l’aggiudicazione di una gara pubblica per Servizi di architettura e ingegneria, poiché aveva fatto valere come requisito tecnico-professionale un’esperienza progettuale svolta da una figura oggi interna alla Società, ma maturata quando era ancora dipendente di un Ente pubblico.
Secondo il Giudice di primo grado, tale attività non può essere imputata direttamente al professionista, ma va ricondotta all’Amministrazione presso cui egli operava, e pertanto non è valida ai fini della partecipazione alla gara. La Società ha presentato appello, sostenendo che l’esperienza fosse comunque spendibile, anche se maturata in regime di part-time, poiché accompagnata dalla corresponsione dell’incentivo previsto dall’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 (oggi art. 45 del Dlgs. n. 36/2023), che riconoscerebbe anche un valore autonomo alla prestazione resa. Ha inoltre richiamato pareri dell’Anac e principi secondo cui le Società possono avvalersi delle esperienze professionali dei propri soci e Direttori tecnici.
I Giudici hanno però respinto l’appello, confermando la decisione del primo grado. I Giudici hanno ribadito che l’attività progettuale svolta da un dipendente pubblico, anche in regime part-time, è imputabile unicamente all’Amministrazione di appartenenza, all’interno della cui organizzazione essa si colloca ratione officii. Tale attività è pertanto assorbita dal ruolo istituzionale e priva dei caratteri di autonomia e di personalità necessari per essere riconosciuta come esperienza utile ai fini della qualificazione tecnica nelle gare pubbliche.
Come già affermato dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 5003/2011, il dipendente pubblico non può acquisire in proprio un requisito di qualificazione attraverso attività d’ufficio, né tanto meno può “trasferirlo” a soggetti terzi, come le imprese private. Non è possibile, secondo i Giudici, estendere a tale ipotesi le regole valide per i Professionisti privati o per le Società che si avvalgono dell’esperienza dei propri soci o Direttori tecnici, poiché si tratta di fattispecie giuridiche completamente diverse. Anche la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche non modifica questo quadro: si tratta infatti di una componente retributiva interna all’amministrazione e non incide sulla natura pubblica e interna della prestazione svolta.
L’appello è stato quindi rigettato con compensazione integrale delle spese, vista la particolarità della questione e la scarsità di precedenti specifici.