Notifica degli atti tributari e termini di impugnazione

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13348 del 19 maggio 2025

La vicenda riguarda un ricorso presentato da una Società contro un avviso di accertamento Tari inviato dal Comune tramite posta ordinaria.

La Società sosteneva di aver ricevuto l’atto in una data diversa da quella indicata nell’intestazione, ma l’unico elemento a sostegno di questa affermazione era un timbro interno apposto direttamente sul documento ricevuto.

La Ctr aveva già dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo che il timbro della Società non fosse una prova valida per dimostrare la data effettiva di ricezione.

La Società ha quindi fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che era stato erroneamente valutato l’onere della prova e che la notifica a mezzo posta ordinaria non fosse legittima. La Suprema Corte ha però respinto il ricorso, chiarendo che, nel Processo tributario, se il Comune contesta la tempestività del ricorso, è il contribuente che deve dimostrare quando ha ricevuto l’atto. E per farlo, non basta un timbro interno dell’Azienda, che è un elemento unilaterale e privo di valore oggettivo; serve invece la busta originale, con i timbri postali che attestano la data di spedizione e quella di consegna.

Secondo i Giudici di legittimità, non vi è stata alcuna violazione delle regole sull’onere della prova: in mancanza della busta, è corretto che il Giudice ritenga non provata la data di ricezione e quindi consideri il ricorso tardivo. La Suprema Corte ha anche precisato che non era in discussione, né la validità della notifica con posta ordinaria, né il fatto che la Società abbia effettivamente ricevuto l’atto. L’unico punto centrale era se fosse stato dimostrato di aver impugnato l’atto nei termini.

In conclusione, la Suprema Corte ha stabilito che, nel contenzioso tributario, quando viene messa in dubbio la tempestività del ricorso, è il contribuente a dover dimostrare la data di ricezione dell’atto impugnato. Tale prova deve essere oggettiva e documentata, ad esempio mediante la busta con i timbri postali. In mancanza di essa, il ricorso può essere legittimamente dichiarato tardivo.

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