Imu e successione: gli eredi rispondono solo pro-quota e non in solido

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11097 del 28 aprile 2025

La controversia in esame ha origine dal ricorso presentato da una contribuente, in qualità di erede, contro 3 avvisi di accertamento emessi per il mancato o parziale pagamento dell’Imu relativa agli anni 2014, 2015 e 2016, riferita a un immobile appartenuto a un familiare deceduto. Il punto centrale della controversia è il disconoscimento dell’agevolazione Imu prevista per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. Secondo la contribuente, l’immobile era stato concesso in comodato e quindi avrebbe dovuto beneficiare dell’esenzione; l’amministrazione, invece, non ha riconosciuto l’agevolazione e ha richiesto il pagamento dell’imposta.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendo valida la notifica degli avvisi, nonostante fossero formalmente intestati al soggetto deceduto, in quanto ritirati a mani proprie dall’erede, che aveva così avuto la possibilità di difendersi pienamente. Inoltre, hanno escluso l’agevolazione Imu, affermando che la contribuente risiedeva nell’immobile insieme al defunto e non poteva quindi essere considerata una comodataria. Infine, hanno confermato la responsabilità solidale degli eredi nel pagamento dell’Imu, richiamandosi all’art. 65 del Dpr. n. 600/1973.

I Giudici di legittimità però hanno accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che la responsabilità solidale degli eredi prevista dall’art. 65 del Dpr. n. 600/1973 riguarda esclusivamente le Imposte sui redditi. Per i tributi locali, come l’Imu, in assenza di una disposizione specifica, si applicano le norme del Codice civile (artt. 752 e 1295), secondo cui gli eredi sono responsabili ciascuno per la propria quota ereditaria, e non in solido.

La Sentenza d’appello, ritenendo applicabile anche all’Imu la solidarietà tra eredi, è stata quindi annullata su questo punto.

La Suprema Corte ha invece confermato la validità della notifica degli atti all’erede, pur se formalmente indirizzati alla persona deceduta, perché l’erede ha effettivamente ricevuto gli atti e ha potuto impugnarli. Secondo l’art. 156 del Cpc., infatti, la notifica è valida se raggiunge lo scopo di informare il destinatario, come accaduto in questo caso. È stato inoltre confermato il diniego dell’esenzione Imu per l’immobile in comodato: per beneficiare dell’agevolazione, è necessario che il comodatario abbia l’uso esclusivo dell’abitazione. La coabitazione con il proprietario defunto (e altri familiari), invece, esclude questo requisito, rendendo legittimo il rifiuto dell’agevolazione. Infine, i Giudici di legittimità hanno escluso che la tardiva costituzione in giudizio del Comune abbia compromesso il diritto di difesa della contribuente, ritenendo che non vi siano state irregolarità tali da invalidare il procedimento.

In sintesi, la Suprema Corte ha annullato la Sentenza della Commissione tributaria regionale solo nella parte relativa alla responsabilità solidale degli eredi per l’Imu, rinviando il caso a un diverso collegio per una nuova valutazione su questo punto.

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