Tar Emilia Romagna, Sentenza n. 159 dell’11 aprile 2025
Nella casistica in oggetto, la questione controversa riguardava la posizione di un Dirigente o Responsabile che, nell’ambito della propria competenza e responsabilità, aveva predisposto una Delibera per modificare l’organizzazione interna di un Ente, esprimendo anche il parere tecnico di regolarità. Nel caso di specie, l’aspetto critico risiedeva nel fatto che la suddetta delibera avrebbe potuto prevedere un miglioramento della posizione lavorativa del dirigente, creando così un possibile conflitto di interessi. Secondo i Giudici, in casi come questo il Funzionario si trova in una situazione di conflitto tra l’interesse pubblico, che dovrebbe guidare ogni decisione, e il proprio interesse personale. Se esiste anche solo il rischio che il Funzionario possa ottenere un vantaggio dal cambiamento organizzativo, egli deve astenersi dal prendere parte alla decisione e segnalare il conflitto, come previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990. Nel caso esaminato, il Vice-Segretario comunale era coinvolto in una modifica che avrebbe potuto portargli un incarico di maggiore responsabilità. I Giudici hanno ritenuto che la sua partecipazione fosse inappropriata proprio per questo motivo.


