Sosta tariffata: non ammessa la sospensione della sanzione tramite preavviso di regolarizzazione

Corte dei conti Puglia, Delibera n. 92 del 18 giugno 2025

Un Ente Locale ha chiesto se sia legittimo introdurre, nella gestione delle aree di sosta a pagamento, una procedura che preveda l’emissione di un preavviso in caso di mancato pagamento o ticket scaduto. La proposta consisteva nel concedere al cittadino un termine (ad esempio, 12 ore) per sanare la violazione pagando la tariffa giornaliera, evitando così l’immediata irrogazione della sanzione prevista dal “Codice della Strada”. La sanzione amministrativa sarebbe applicata solo se, decorso tale termine, il pagamento non fosse stato effettuato. Il quesito si colloca nell’ambito della regolamentazione del Servizio, anche in caso di gestione affidata in concessione, e tiene conto delle modifiche introdotte dalla Legge n. 177/2024, che ha riformato in parte l’art. 7 del Dlgs. n. 285/1992, rafforzando il sistema sanzionatorio.

La Sezione ha espresso parere negativo, evidenziando che la normativa statale già disciplina in modo puntuale le ipotesi di violazione della sosta tariffata e le relative sanzioni. In particolare, l’art. 7, comma 14, del “Codice della Strada”, prevede sanzioni amministrative da Euro 42 a Euro 173 per le violazioni relative alla sosta. Il comma 15, modificato dalla Legge n. 177/2024 all’art. 24, comma 1, lett. a), estende tali sanzioni anche al mancato pagamento della tariffa, prevedendo, oltre alla multa, anche il recupero dell’intera somma dovuta per il giorno dell’accertamento. Il comma 15.1, introdotto dalla stessa Legge, stabilisce che, in caso di pagamento insufficiente, si applicano sanzioni diverse a seconda della durata della violazione (entro il 10%, tra il 10% e il 50%, oltre il 50% del tempo pagato).

Queste disposizioni, secondo la Sezione, non lasciano spazio a Regolamenti comunali che modifichino le modalità o i tempi dell’applicazione delle sanzioni. Introdurre un termine di preavviso per il pagamento costituirebbe una disapplicazione della normativa statale, violando anche il principio di legalità sancito dall’art. 1 della Legge n. 689/1981, che prevede che le sanzioni amministrative possano essere irrogate solo nei casi e nei tempi previsti dalla legge.

La Sezione ha inoltre sottolineato che l’affidamento del Servizio in concessione non cambia la natura pubblicistica del servizio, né la qualificazione giuridica delle violazioni. In base all’art. 194 del “Codice della Strada”, le sanzioni ivi previste restano sottoposte alle regole generali della Legge n. 689/1981. Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 7839/2022) ha chiarito che la sosta non pagata non è un inadempimento contrattuale, ma un illecito amministrativo. Dal punto di vista contabile, la proposta comporterebbe rischi di minore riscossione delle entrate derivanti dalle sanzioni, che secondo l’art. 7, comma 7, del “Codice della Strada”, devono essere destinate a specifiche finalità (manutenzione, sicurezza stradale, ecc.). Pertanto, la Sezione ha concluso che la previsione di un avviso preliminare con effetto sospensivo sull’irrogazione della sanzione non è conforme alla normativa vigente, in quanto contrasta con le disposizioni del “Codice della Strada” e con i principi generali in materia di sanzioni amministrative.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.

Seguici sui social:

Iscriviti e resta aggiornato