Importante Parere della Corte dei conti della Liguria in risposta ad un quesito avanzato da un Comune ligure in materia di spese che il Comune può sostenere per il proprio sito istituzionale, che ha preso le mosse dall’art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10, convertito dalla Legge n. 122/10, secondo il quale, “a decorrere dall’anno 2011 le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità”.

Il Comune, ritenendo che in quel limite rientrassero anche le

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