Nella Delibera n. 239 del 20 luglio 2015 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del Dl. n. 66/14, convertito nella Legge n. 89/14, in riferimento al previsto obbligo di riduzione della spesa corrente. In particolare, l’art. 47, comma 12, del Dl. n. 66/14, stabilisce che “i Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione del comma 9”, in base a tale norma il Sindaco chiede se sia possibile ridurre la spesa corrente del bilancio 2015 diminuendo gli stanziamenti degli Interventi da 2 a 8, con esclusione dell’Intervento 1 e della quota di Intervento 7 riferita all’Irap calcolata sulle retribuzioni dei dipendenti (in considerazione del fatto che tali spese sono già soggette ai limiti e riduzioni previsti dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06 e successive modifiche ed integrazioni). La Sezione afferma che le decurtazioni in questione potranno riflettersi sulle scelte alternative di spesa corrente da sostenere in base all’autonomia gestionale e organizzativa riconosciuta ai Comuni dall’ordinamento vigente, fermo rimanendo il raggiungimento dell’obiettivo complessivo cui è tesa la manovra finanziaria.
Delibera n. 239 del 20 luglio 2015 della Corte dei conti Lombardia




