Deposito temporaneo rifiuti nello stabilimento del produttore iniziale: non occorrono autorizzazioni e iscrizioni

Nella Sentenza n. 3285 del 2 luglio 2015 del Consiglio di Stato, i Giudici statuiscono che, per l’attività di deposito temporaneo dei rifiuti all’interno dello stabilimento del produttore iniziale, non sono necessarie le autorizzazioni e le iscrizioni previste dall’art. 183 del Dlgs. n. 152/06. Nello specifico, è estraneo dalle attività assoggettate alle autorizzazioni e alle iscrizioni previste dall’art. 183 del Dlgs. 152/06 l’attività di deposito temporaneo dei rifiuti all’interno dello stabilimento del produttore iniziale. Dunque, nel caso di specie, inerente una gara indetta da una Azienda ospedaliera per l’affidamento del “Servizio di pulizia” delle aree esterne nonché delle

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