Tar Cagliari, Sentenza n. 226 del 10 marzo 2025
Nella fattispecie in esame, a seguito del crollo di un muro causato da eventi meteorologici estremi, un condominio ha richiesto al Comune un contributo pubblico per eseguire i lavori di ripristino, ottenendo un primo acconto. Successivamente, il Comune ha chiesto al condominio il pagamento di somme elevate per il noleggio delle transenne utilizzate a protezione dell’area e per l’occupazione del suolo pubblico, affermando che i relativi regolamenti comunali non prevedono esenzioni in caso di calamità naturali.
Il condominio ha impugnato tali richieste, ritenendole ingiuste, poiché derivanti da un evento imprevedibile e non imputabile a colpa dei cittadini, e ha contestato anche la legittimità dei regolamenti comunali, giudicandoli irragionevoli e discriminatori rispetto a quanto previsto da altri Enti Locali.
I Giudici amministrativi hanno dichiarato inammissibile la parte del ricorso relativa alle richieste di pagamento, in quanto rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, e hanno invece mantenuto la propria competenza per esaminare la legittimità dei regolamenti comunali impugnati. I Giudici hanno rilevato che il Comune aveva chiaramente indicato fin dall’inizio che l’uso delle transenne sarebbe stato a pagamento, che non è possibile pretendere l’uso gratuito di beni pubblici per un periodo di tre anni e che lo stesso Comune aveva offerto al condominio la possibilità di sostituire le transenne con altre a proprie spese.
In particolare, i Giudici hanno affermato che l’omessa previsione, da parte del Comune, di una specifica esenzione dal pagamento del canone per calamità naturali non costituisce, di per sé, un esercizio arbitrario, irragionevole o illogico del potere regolamentare. La Legge statale (art. 1, commi 821 e 833 della Legge n. 160/2019) riconosce ai Comuni una discrezionalità nel prevedere ulteriori esenzioni rispetto a quelle obbligatorie. Il fatto che altri Enti Locali abbiano introdotto agevolazioni in casi analoghi non rende illegittima la scelta di non farlo.
In conclusione, i Giudici hanno affermato che non esiste un diritto soggettivo all’esenzione dai canoni in caso di calamità naturale in assenza di una specifica previsione regolamentare, e che l’assenza di tale previsione non rappresenta un vizio di legittimità.
Il ricorso è stato quindi respinto nella parte relativa ai regolamenti e dichiarato inammissibile nella parte concernente le richieste di pagamento





