Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello – Sentenza n. 18 del 18 gennaio 2021
Oggetto
Condanna dell’Economo e dei Segretari comunali, che si sono avvicendati, per irregolarità nella gestione, anni dal 2010 al 2015: conferma Sentenza territoriale per la Provincia Autonoma di Trento n. 1/2018.
Fatto
Nel 2015 il Segretario comunale di questo piccolo Comune (800 abitanti circa) presenta alla Procura territoriale della Corte dei conti una denuncia “in ordine a pretese irregolarità nella gestione amministrativa–contabile”. Le successive indagini effettuate dalla Guardia di Finanza hanno rilevato “numerose discrasie presenti nella contabilità” che hanno comportato ammanchi per oltre Euro 35.000, per gli anni dal 2010 al 2015 (importo poi ridotto ad oltre Euro 31.000 a seguito di ulteriori e successive indagini). Tali ammanchi riguardano, sia entrate non versate in Tesoreria (diritti Ufficio tecnico, diritti di Segreteria, diritti per la raccolta dei funghi), sia spese non documentate (spese postali, ad esempio).
La Procura sostiene che “la condotta appropriativa dell’Economo sia stata di fatto agevolata dell’inescusabile deficit di vigilanza da parte dei Segretari comunali”, ravvisando quindi la responsabilità sussidiaria dei 2 Segretari che si sono alternati nella Segreteria comunale. La Procura contabile evidenzia la condotta ben diversa del Segretario comunale, subentrato, che “rendendosi conto delle palesi anomalie della contabilità, dava tempestivamente corso alle dovute denunce” all’Autorità giudiziaria. Contesta quindi un danno di Euro 31.193 all’Economo comunale; contesta inoltre ai 2 Segretari di aver concorso nel danno “con condotta gravemente colposa”.
I Giudici territoriali (Sentenza n. 1/2018) determinano un danno di Euro 26.493 (a seguito di una ulteriore documentazione rilevata), addebitandolo completamente all’Economo; condannano però i 2 Segretari (che si sono alternati nell’incarico), esclusivamente in via sussidiaria, per un danno di Euro 5.000 (al primo) e di Euro 2.500 (al secondo).
Gli interessati presentano ricorso, che viene respinto.
Sintesi della Sentenza
La difesa dell’Economo (che era il Responsabile del “Servizio finanziario” che svolgeva anche l’attività di Economo) sostiene che “la Sentenza aveva erroneamente sostenuto che F.B. si fosse appropriata dolosamente di somme di pertinenza del Comune, poiché non era stata acquisita al giudizio alcuna prova al riguardo. Gli unici elementi di prova denotavano unicamente una situazione di irregolarità gestionale e di disordine contabile e la Procura regionale non aveva assolto all’onere che incombeva su di essa. Con il secondo motivo, gli appellanti hanno sottolineato che il Giudice di primo grado aveva acquisito i conti giudiziali del Tesoriere, dell’Economo e di altri Agenti contabili del Comune, nonché gli atti di riaccertamento dei residui, senza assumere alcuna posizione in ordine al mancato deposito di alcuni atti da parte dell’Ente locale. Con il quarto motivo gli appellanti hanno dedotto che F.B. aveva fornito la dimostrazione dell’emissione ed incasso da parte del Comune di alcune reversali e della corretta gestione del Fondo, anche mediante l’emissione dei relativi mandati. Gli appellanti hanno sostenuto, da un lato, che, se anche si fosse verificata una situazione di occultamento doloso, i 2 Segretari comunali non potevano essere ritenuti responsabili e, dall’altro, che, se le condotte illecite fossero state facilmente individuabili, non vi sarebbe stato alcun occultamento doloso. In un caso e nell’altro, l’azione sarebbe prescritta in relazione al periodo 2010–2012, con riferimento alla posizione del Segretario T. Gli appellanti hanno sostenuto che le evidenze documentali in ordine alla giustificazione delle singole spese dimostravano l’insussistenza del danno erariale, con ogni conseguenza in ordine alla responsabilità di ciascuno di essi. La Procura generale ha rilevato che, il Tribunale penale di Trento, in relazione alle medesime contestazioni formulate in sede contabile, aveva affermato che ‘l’istruttoria ha fornito piena prova dell’elemento oggettivo’ dei fatti di peculato e che, però, le condizioni peculiari di salute di F.B. escludevano la sussistenza del reato, ai sensi dell’art. 530, co. 2 Cpp. Il Tribunale di Trento ha accertato inoltre che era stata raggiunta la piena prova che nel corso del procedimento contabile F.B. aveva artatamente creato alcuni documenti giustificativi, in realtà inesistenti, dichiarandola ‘colpevole dei reati in continuazione di cui all’art. 476 Cp.’ e condannandola alla pena di mesi 9 di reclusione. Dopo aver rilevato che F.B. aveva rivestito la qualità di Agente contabile e che, pertanto, era suo onere dimostrare le modalità di impiego delle somme in contestazione, ha asserito che non aveva fornito detta prova, ha contestato, in modo analitico, la fondatezza di ciascuno dei motivi di ricorso. Ha concluso chiedendo la reiezione dell’appello, la conferma della Sentenza impugnata e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di giudizio”.
I Giudici d’appello, nel respingere il ricorso, affermano che “è stata accertata una responsabilità contabile conseguente al maneggio di denaro, evidenziata dall’ammanco di somme risultante dai conti presentati dall’Economa, dalla mancata giustificazione di numerose spese e dall’alterazione di alcuni documenti giustificativi. L’Agente contabile è tenuto a giustificare il suo operato, dimostrare l’uso legittimo delle somme gestite, presentare i documenti giustificativi di ciascuna spesa sostenuta e dimostrare eventuali cause impeditive dell’obbligazione di restituzione. Nel caso di specie, la natura contabile della responsabilità presupponeva che F.B. presentasse idonea prova e giustificazione dei singoli movimenti contabili, circostanza che non si è verificata, come accertato dal Giudice di primo grado con motivazione condivisibile alla quale si rinvia, anche ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione del ‘Codice di Giustizia contabile’. Peraltro, la Procura attrice, avvalendosi degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, ha provato le singole irregolarità, le incongruenze e manchevolezze dei conti (ad esempio, mancato riporto del saldo dell’anno precedente nel conto dell’anno successivo e mancato riversamento della somma nella cassa comunale) e l’alterazione di alcuni documenti giustificativi. In altri termini, come osservato dal Giudice di primo grado, con accertamento esente da censure, l’Agente contabile non ha dimostrato e giustificato i singoli movimenti contabili mentre la Procura regionale ha provato, in linea generale, le singole irregolarità”.
I Giudici concludono affermando che, “contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, il Giudice di primo grado non ha fondato il giudizio sull’elemento soggettivo che ha caratterizzato il comportamento di F.B. sulle risultanze del procedimento penale, ma ha valutato, in modo ponderato e preciso, gli atti acquisiti in sede istruttoria che mettevano in luce la palese violazione delle regole contabili e l’ammanco di somme di denaro, non rendicontate da parte del soggetto che era tenuto ad effettuare questa specifica attività. In altri termini, la violazione delle regole contabili unita all’alterazione di alcuni documenti posta in essere da F.B. quando era già iniziato l’accertamento della Procura contabile ha reso indiscutibile l’evidenza del carattere doloso del suo comportamento. Parimenti infondate sono le deduzioni in ordine all’assenza di colpa grave dei due Segretari comunali, poiché la stessa circostanza, dedotta dagli appellanti, della mancata consapevolezza delle situazioni di illiceità è sintomo della grave superficialità con la quale avevano svolto il loro incarico. Infatti, tenuto conto della ridotta dimensione organizzativa del Comune e della circostanza che quasi tutte le attività finanziarie erano svolte da un unico soggetto, F.B., che operava, contemporaneamente, come Economo, agente contabile della riscossione e Responsabile dei Servizi finanziari, il comportamento dei Segretari comunali, tenuti a dirigere e sovraintendere le attività dell’Ente, è censurabile poiché avrebbero dovuto verificare con particolare attenzione le attività dell’Area finanziaria. La giustificazione addotta dagli appellanti che non erano in grado di verificare compiutamente le attività della contabile anche perché svolgevano la loro attività anche in altri Comuni è non solo infondata ma dimostra anche la gravità della loro colpa poiché se non erano in grado di svolgere, con effettività, i loro compiti non avrebbero dovuto assumere l’incarico. La natura contabile della responsabilità, collegata alla mancata rendicontazione ed all’ammanco di somme, unitamente alla circostanza che il comportamento della contabile è stato caratterizzato da dolo, impedisce l’accoglimento della richiesta di riduzione dell’addebito formulata dagli appellanti”.
Commento
In molti Comuni di scarsa consistenza demografica (e quindi con pochi impiegati), il Responsabile del “Servizio Finanziario” svolge spesso anche l’attività di Economo, per cui può succedere, come in questo caso, che vi sia “irregolarità gestionale e disordine contabile”, non essendoci nessun controllo a monte, giorno per giorno.
I Giudici contabili, di primo e secondo grado (ma anche i Giudici nell’analogo giudizio penale) hanno ritenuto che ci sia stato ammanco di fondi. Sicuramente sono mancati tutti i controlli interni (non solo del Segretario, ma anche degli Amministratori) e, in particolare dell’Organo interno di revisione (che avrebbe dovuto procedere trimestralmente alle verifiche di cassa e annualmente a controfirmare il rendiconto dell’Agente contabile).
Il Revisore, all’atto della nomina, avrebbe dovuto pretendere che i 2 Servizi (“Servizio Finanziario” e “Servizio economale”) fossero affidati a 2 impiegati diversi (oppure ad un Assessore, con funzioni di Economo).
di Antonio Tirelli




