Dait: il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni sull’impossibilità di surroga di un Consigliere comunale

Il Ministero dell’Interno, attraverso il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Viminale, ha pubblicato in data 5 novembre 2025 il Parere n. 24353, reso l’8 agosto 2025, in risposta a un quesito in merito alla surroga di un Consigliere comunale dimissionario posto da una Prefettura.

La questione riguardava un caso in cui, a seguito delle dimissioni di un Consigliere, tutti gli altri candidati della medesima lista avevano formalmente rinunciato al subentro. Di fronte all’impossibilità di procedere alla surroga secondo il criterio previsto dall’art. 45, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), si ipotizzava la possibilità di attingere a una lista diversa, ma appartenente alla stessa coalizione, in base al quoziente elettorale più elevato. La proposta interpretativa avanzata dall’istante si fondava su una lettura estensiva dell’art. 45 del Tuel, in raccordo con l’art. 73, comma 11, del Tuel, ritenendo che il seggio vacante avrebbe potuto essere attribuito a un candidato della lista coalizzata, in virtù del principio di rappresentanza proporzionale. Tuttavia, il Dicastero ha ritenuto tale lettura non conforme al dettato normativo.

Il Parere chiarisce che l’art. 45, comma 1, stabilisce in modo tassativo che il seggio vacante deve essere attribuito al candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella medesima lista. Non è prevista alcuna possibilità di estendere tale criterio ad altre liste, anche se coalizzate. L’art. 73, comma 11, disciplina l’attribuzione dei seggi in fase di proclamazione degli eletti, ma non può essere utilizzato per modificare il meccanismo di surroga in corso di mandato.

Inoltre, il Dait ha evidenziato che il caso di impossibilità di surroga è già contemplato dal Legislatore come fattispecie fisiologica. L’art. 141, comma 1, lett. b), n. 4), del Tuel, prevede infatti lo scioglimento del Consiglio comunale in caso di riduzione dell’Organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti. Ciò dimostra che il sistema normativo non presenta lacune da colmare, ma anzi disciplina espressamente le conseguenze di una surroga impossibile.

Pertanto, non è ammissibile alcuna interpretazione estensiva volta a ripristinare l’equilibrio politico originario mediante il subentro di un candidato appartenente a una lista diversa. Il Principio di lista resta vincolante anche nella fase di surroga, ogni tentativo di introdurre surrettiziamente un criterio coalizionale si pone al di fuori del perimetro normativo delineato dal Legislatore.

In sintesi, il Parere ribadisce la rigidità del meccanismo di surroga previsto dal Tuel, escludendo interpretazioni che alterino il Principio di continuità della rappresentanza politica all’interno della lista originaria. Gli Enti Locali sono tenuti a rispettare rigorosamente il dettato normativo, anche nei casi in cui la surroga risulti impossibile, accettando le conseguenze previste dall’ordinamento, ivi compreso lo scioglimento del Consiglio comunale qualora venga superata la soglia critica prevista dalla legge.